Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48991 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48991 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOREFICE LUIGI N. IL 15/11/1945
avverso la sentenza n. 80/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 9 maggio 2013 il gip del Tribunale di Siracusa, all’esito di giudizio

abbreviato, dichiarava Luigi Lorefice colpevole del delitto di tentato omicidio in
danno della moglie, Giuseppa Di Mauro e, riconosciuta la circostanza attenuante del
vizio parziale di mente, dichiarata equivalente alla contestata aggravante, tenuto
conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di otto anni di reclusione.

primo grado impugnata dall’imputato, rideterminava la pena allo stesso irrogata in
sei anni di reclusione.
3.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di lègge e vizio della
motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla
complessiva dosimetria della pena.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
LIn tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice non
ha l’obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell’ art. 133 c.p.
ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione,
essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad
evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio
del proprio potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare
all’evidenza esente dai vizi denunciati, avendo correttamente motivato il diniego
delle circostanze attenuanti generiche e il complessivo trattamento sanzionatorio
con la particolare gravità del fatto e con la negativa personalità dlel’agente,
manifestatasi mediante la commissione del fatto con modalità effertae e con l’uso
di un’arma ad elevata potenzialità offensiva.
2.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.

2.11 2 aprile 2014 la Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale

ORDINANZA

N.3 24 q

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il P sidente

Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015

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