Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48990 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48990 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HITA INDRIT N. IL 16/11/1984
avverso la sentenza n. 5301/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
24/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 24 febbraio 2014 la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza

emessa il 17 settembre 2013, all’esuito di giudizio abbreviato, dal gip del Tribunale
di Firenze che aveva dichiarato Hita Indrit colpevole dei reati previsti dagli artt. 81
cpv c.p., 10, 12 e 14 1. n. 497 del 1974, 648 c.p. e, esclusa la contesta recidiva,
ravvisata la continuazione, tenuto conto della diminuente per il rito, lo aveva

2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con
riguardo al mancato riconoscimento nella massima estensione delle circostanze
attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice non
ha l’ obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell’ art. 133
c.p. ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione,
essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad
evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio
del proprio potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare
conforme a tali principi, avendo fornito un’argomentazione compiuta e
logicamente sviluppata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e
alla dosimetria della pena, tenuto conto della gravità dei fatti commessi e della
negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali.
2.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.

1

condannato alla pena tre anni e quattro mesi di reclusione e seimila euro di multa.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
I
4
ORDINANZA N._…… ………… ___

%41 A5.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Preidente

Il Consigliere estensore

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