Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48989 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48989 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BLASI FABIO N. IL 27/08/1982
avverso l’ordinanza n. 145/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 14/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

)2/

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 14 maggio 2014 il Tribunale di

sorveglianza di Catania ha respinto le domande di misure alternative
(affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e
semilibertà) proposte da Di Blasi Fabio, condannato per i reati previsti dagli
artt. 56 e 575 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, commessi nel corso del
2013.

domiciliare dovendo il condannato, agli arresti domiciliari in prosecuzione,
espiare una pena residua superiore a due anni, ha ritenuto le altre misure,
nonostante la prospettata attività lavorativa, incompatibili con la
pericolosità sociale del Di Blasi, desunta dai suoi precedenti penali e
giudiziari, e non contraddetta dalla relazione dell’ufficio di esecuzione
penale esterna (U.E.P.E.), attestante la non adeguata revisione critica dei
trascorsi devianti da parte dell’istante.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione sia
il Di Blasi personalmente, sia il suo difensore, lamentando violazione di
legge e vizio di motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso articolato in due atti distinti e inammissibile, perché
manifestamente infondato.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, il Tribunale non si è limitato a
valorizzare solo i precedenti penali e giudiziari dell’interessato, ma ha
considerato anche la relazione dell’U.E.P.E. e l’opportunità lavorativa
indicata, ritenendo tali elementi, insieme ai trascorsi criminali del Di Blasi,
nell’unitaria valutazione di pericolosità dell’istante e adeguatezza delle
misure richieste, inidonei a contenere la già manifestata e non occasionale
capacità a delinquere del condannato.
Non sussiste pertanto con ogni evidenza, nell’ordinanza impugnata,
alcun vizio di legittimità per inosservanza di norme giuridiche o per
motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella

Il Tribunale, dopo aver rilevato l’inammissibilità della detenzione

determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il
minimo e il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa

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