Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48989 del 14/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48989 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO NUNZIO N. IL 13/06/1967
avverso la sentenza n. 4007/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
quo
Data Udienza: 14/05/2013
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, riformando
solo parzialmente quella di primo grado, ha ritenuto Romano Nunzio colpevole del
reato di inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi
dell’art. 9 comma 2, della legge n. 1423 del 1956, accertato in Cesano Boscone il 18
dicembre 2006 e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi uno e giorni dieci di
reclusione, confermando, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimi-
precedenti penali dell’imputato.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato
lamentando difetto di motivazione sul punto in cui erano state negate le attenuanti
generiche ed una rideterminazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il
generico richiamo alla gravità del fatto ed ai precedenti penali dell’imputato.
L’impugnazione è inammissibile.
La sentenza impugnata ha specificamente indicato i motivi per cui doveva
escludersi qualsiasi ulteriore riduzione della pena, fra l’altro applicata, quanto alla
pena base (anni uno di reclusione) in misura pari al minimo edittale. Non è quindi
vero che il provvedimento impugnato sia privo di motivazione su tale punto, laddove
è il ricorso a rivelarsi generico poiché si limita ad assumere la insufficienza di una
motivazione che invece è conforme al parametro normativo, senza neppure specificare le argomentazioni che avrebbero dovuto giustificare la concessione delle attenuanti.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore
della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
C 1.000, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.
Q.
M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
tà, la esclusione delle attenuanti generiche in considerazione dei numerosi e gravi