Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48988 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48988 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CACCHIONE RAFFAELE N. IL 16/12/1992
avverso la sentenza n. 12799/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 23 maggio 2012 la Corte di appello di
Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 18 ottobre 2011 dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, fermo il giudizio
di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla contestata e
ritenuta recidiva infraquinquennale e specifica, ha ridotto la pena inflitta a

reclusione ed euro 1.200 di multa ad anni quattro ed euro 800,00 di multa,
per i delitti, unificati nella continuazione, di detenzione e porto di una
pistola (non rinvenuta) e di lesioni cagionate, con la detta arma, a Gentile
Alessandro, il quale, colpito alla gamba sinistra, subiva una malattia di
durata non superiore a quaranta giorni; in Napoli, il 25 maggio 2011.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione l’imputato personalmente, il quale, con unico motivo, denuncia i
vizi di violazione di legge e difetto di motivazione per la non riconosciuta
attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno e la non esclusa recidiva e
per l’errata applicazione dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., che vieta il
giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti solo nel caso di recidiva
reiterata, mentre al Cacchione risulta contestata la sola recidiva specifica e
infraquinquennale.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento
dell’attenuante del danno risarcito è inammissibile, perché postula una
rivalutazione nel merito delle ragioni, esaustivamente esposte dalla Corte
territoriale, per negare la medesima attenuante sul presupposto
dell’inidoneità della somma offerta a ristorare il danno patito dalla persona
offesa, coinvolta in un raid punitivo, così definito in sentenza, diretto
dall’imputato contro il rivale in amore, tale Criscuolo Bernardino, suo unico
bersaglio, uscito illeso dalla sparatoria, col quale si accompagnava l’ignaro
Gentile Alessandro, rimasto invece ferito alla gamba sinistra.
Anche la negata esclusione della recidiva risulta congruamente motivata
col richiamo della pericolosità dell’imputato, incline a commettere delitti con
violenza alle persone e uso delle armi, risultando già condannato per una
rapina a mano armata commessa recentemente.

I

Cacchione Raffaele, all’esito di giudizio abbreviato, da anni cinque di

2. Il negato giudizio di prevalenza delle pur concesse attenuanti
generiche, in ragione della resipiscenza manifestata dal Cacchione con
l’offerta di risarcimento alla persona offesa, non si fonda solo sull’erroneo
richiamo all’applicabilità nel caso in esame dell’art. 69, comma quarto, cod.
pen., che vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla
sola recidiva reiterata, quest’ultima in effetti non contestata al ricorrente,
indicato come recidivo specifico nel quinquennio ma non reiterato.

dall’allarmante proclività a delinquere dell’imputato specificamente
rimarcata in sentenza.
Ne discende l’inammissibilità della predetta censura che si risolve nella
contestazione dell’entità, pur ridotta in appello, del trattamento
sanzionatorio.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) in favore
della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 14 maggio 2013.

L’esclusione del giudizio di prevalenza è, invero, giustificata anche dalla

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