Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48987 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48987 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOLANOS JERSON GERMAN N. IL 29/07/1987
avverso la sentenza n. 4162/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 31 ottobre 2012 la Corte di appello di
Torino ha confermato la sentenza emessa in data 8 giugno 2012 dal
Tribunale di Alessandria, con la quale Bolanos Jerson German era stato
condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi otto di
reclusione, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla

prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di
soggiorno, si era arbitrariamente allontanato dal comune di residenza
obbligata, in Serravalle Scrivia, portandosi in quello di Alessandria, il 10
giugno 2012.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione l’imputato tramite il difensore di fiducia, il quale deduce
l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e, comunque, il
vizio della motivazione per la mancata esclusione della recidiva.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Con motivazione corretta e coerente, esente da violazioni delle regole
del diritto e della logica, la Corte di merito ha spiegato le ragioni del rigetto
dell’unico motivo di appello relativo all’entità del trattamento sanzionatorio,
riproposto in questa sede, richiamando i numerosi precedenti penali
dell’imputato, indicativi, per natura e gravità, di una consolidata
inclinazione all’inosservanza delle prescrizioni di legge e dell’autorità,
sottolineando altresì la già avvenuta applicazione della pena nel minimo
ed itta le.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

i

contestata recidiva infraquinquennale, perché, sottoposto alla misura di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 14 maggio 2013.

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