Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48986 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48986 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIDONI BRUNO N. IL 04/01/1974
avverso la sentenza n. 3517/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
06/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata in data 6 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., il Tribunale di Catania ha applicato a Cidoni Bruno la pena
di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati,
unificati nella continuazione, di violazione della legge sulle armi e di
ricettazione, accertati in Belpasso (provincia di Catania) il 4 ottobre 2012.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di

cassazione il Cidoni tramite il difensore di fiducia, il quale deduce l’errore
materiale della sentenza impugnata in cui è indicato come Cidoni Francesco
anziché Cidoni Bruno, chiedendo la correzione materiale di essa, e la
violazione di legge per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche ed omessa considerazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
in sede di determinazione dell’entità della pena.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’errore materiale contenuto nel dispositivo e nella motivazione della
sentenza impugnata in cui il Cidoni è indicato con il prenome di Francesco,
anziché con quello vero di Bruno, non è emendabile in questa sede,
dovendo essere corretto secondo il procedimento previsto dall’art. 130 cod.
proc. pen.
Quanto all’altra censura, va precisato che l’applicazione della pena su
richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale
l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica
della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua il giudice
ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici
e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che
non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che -una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena ex art. 444 cod. proc. pen.- l’imputato non può rimettere in
discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono
coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, la Corte osserva che i motivi di ricorso sono
manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena

ti

concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’accordo
intervenuto fra le parti, apprezzando la congruità della pena pattuita; e,
dall’altro, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art.129 cod.
proc. pen., alla stregua delle fonti di prova puntualmente indicate in
sentenza.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare

secondo la costante giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le altre,
Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, dep. 15/05/1992, Di Benedetto, Rv.
191134 e 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995,
Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 11493 del 24/06/1998, dep. 03/11/1998,
Verga, Rv. 211468).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro
millecinquecento.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni,

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