Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48985 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48985 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSAOUD ADEL N. IL 09/06/1968
avverso l’ordinanza n. 550/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 4 luglio 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Venezia ha respinto l’opposizione proposta da Messaoud Adel, cittadino
tunisino, avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Padova in data
23 febbraio 2012, col quale era stata disposta l’espulsione del Messaoud, in
espiazione di pena detentiva non superiore a due anni per reato non

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Messaoud
personalmente, il quale deduce la violazione del diritto di difesa e dell’art.
19 d.lgs. n. 286 del 1998, con successive modifiche.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
dedotti.
L’omesso avviso al difensore dell’udienza camerale tenutasi il

4 luglio

2012, all’esito della quale è stato emesso il provvedimento qui impugnato,
non risulta eccepito tempestivamente e, in quella sede, il Messaoud risulta
essere stato assistito da un difensore, sentito dal Tribunale, sicché non si
configura alcuna violazione del diritto di difesa.
Il provvedimento impugnato, inoltre, esclude la ricorrenza di alcuno dei
casi determinanti il divieto di espulsione, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286
del 1998, cit., sottolineando in particolare l’assenza di rapporto di
convivenza con parenti entro il secondo grado o con moglie di nazionalità
italiana.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

ostativo, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

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