Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48984 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48984 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO ALESSANDRO N. IL 06/08/1984
avverso la sentenza n. 824/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 10 giugno 2005 il gup del Tribunale di Foggia, all’esito di giudizio

abbreviato, dichiarava Alessandro Russo colpevole dei reati previsti dagli art. 23,
commi 1 e 3, 1. n. 110 del 1975, 648 c.p., 10 e 14 1. 497 del 1974 e, ritenuta la
continuazione fra i reati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e tenuto
conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di due anni di reclusione

2.11 18 marzo 2014 la Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione di
primo grado impugnata dall’imputato, dichiarava non doversi procedere in
relazione al reato di cui al capo c) perché estinto per prescrizione e, per l’effetto,
rideterminava la pena inflitta in un anno e dieci medi di reclusione ed euro
cinquecento di multa.
3.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo all’entità degli aumenti di pena per i singoli reati in
continuazione, tenuto conto della declaratoria di estinzione per prescrizione del
reato sub) c).

Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice non ha l’obbligo di procedere

ad un analitico esame dei criteri elencati nell’ art. 133 c.p. ai fini della
determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione, essendo
sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare la
correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio
potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare all’evidenza
esente dai vizi denunciati, avendo correttamente motivato, considerati la qualità e
natura dei delitti commessi e le loro modalità di consumazione, il trattamento
sanzionatorio per i restanti reati avvinti dalla continuazione, tenuto conto degli
aumenti di pena irrogati dal primo giudice e della declaratoria di estinzione del
reato di cui al capo c) per prescrizione.
2.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
i

e seicento euro di multa.

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi del!’ art.
616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa

Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA