Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48984 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48984 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIACENTINI FERNANDA N. IL 20/02/1936
avverso l’ordinanza n. 470/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16 luglio 2012 il Tribunale di Roma, giudice
dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da Piacentini Fernanda,
condannata con sentenza d’appello divenuta irrevocabile nei suoi confronti,
di sospensione dell’esecuzione della pena, trattandosi di titolo oggetto di
ricorso per cassazione da parte dei coimputati della stessa Piacentini per il

la probabile estensione degli effetti delle altrui impugnazioni alla posizione
dell’istante, a norma dell’art. 587 cod. proc. pen.
A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto la giurisprudenza di
questa Corte, secondo la quale la valida impugnazione proposta dal
coimputato -ancorché sostenuta da motivo non esclusivamente personalenon impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto
concernente l’imputato non impugnante, restando ferma l’esecutorietà delle
statuizioni ivi contenute, con la conseguenza che non può sospendersi il
relativo procedimento esecutivo nell’attesa del verificarsi dell’eventuale
effetto risolutivo straordinario di cui all’art. 587 cod. proc. pen., in
mancanza di disposizioni che attribuiscano un simile potere al giudice
dell’esecuzione, né potendosene altrimenti trarne l’esistenza dal sistema
penale (Sez. U, n. 9 del 1995, Cacciapuoti, Rv. 201305).

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione la Piacentini
tramite il difensore, il quale deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per
violazione di legge e vizio della motivazione, richiamando la più recente
tendenza giurisprudenziale costituzionale e della Corte Edu a favore di una
interpretazione del giudicato ispirata a criteri di giustizia sostanziale e non
meramente formale.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
La costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, è nel senso indicato
nel provvedimento impugnato (c.f.r., oltre alla già richiamata Sez. U, n. 9
del 1995, le più recenti: n. 23650 del 2005, Rv. 231919 e n. 13902 del
2009, Rv. 243540).

medesimo reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, donde

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

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