Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48983 del 17/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48983 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIRAGLIA FRANCESCO N. IL 09/05/1947
avverso la sentenza n. 1058/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 17/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 maggio 2013 il Tribunale di Genova ha dichiarato
Miraglia Francesco colpevole del reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110
del 1975, commesso in Uscio il 22 ottobre 2011, per avere portato in luogo
pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico avente lama lunga

di mesi quattro di arresto ed euro settecento di ammenda, ordinando la confisca
e la distruzione del coltello in sequestro.
2. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 27 maggio 2014, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha
sostituito la pena detentiva di mesi quattro di arresto con la libertà controllata
per mesi otto, giudicando tale sanzione adeguata perché idonea all’esercizio di un
costante controllo sulla condotta di vita dell’appellante.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello, per mezzo del suo difensore
di fiducia, l’imputato, che ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi,
denunciando:
– con il primo motivo, violazione dell’art. 4 legge n. 110 del 1975 e
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla
ritenuta inesistenza di un giustificato motivo per il porto dell’arma in luogo
pubblico, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen.;
– con il secondo motivo, erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen.
e mancanza di motivazione con riferimento alla prognosi di recidivanza e, in
particolare, alla negata concessione della sospensione condizionale della pena, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le deduzioni svolte con il primo motivo, attinenti alla contestata conferma
della responsabilità penale per il reato ascritto, riproducono, infatti, gli argomenti
che sono stati prospettati nel gravame e ai quali la Corte di appello ha dato
adeguate e argomentate risposte, riferite a specifiche emergenze probatorie che
ha posto a fondamento del confermato giudizio di insussistenza di un motivo
giustificativo del porto.
2

dieci centimetri, e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena

Il ricorrente tende, invece, a provocare, esprimendo il proprio rinnovato
dissenso rispetto alla ricostruzione della vicenda e alle risposte ricevute, una
nuova lettura degli aspetti attinenti alle circostanze fattuali e una rivisitazione
degli apprezzamenti già svolti. Tale prospettazione difensiva si traduce, tuttavia,
in inammissibile sindacato di merito, non esperibile per legge con il ricorso per
cassazione in presenza di un discorso giustificativo della decisione non illegittimo,
né viziato da alcun profilo di manifesta illogicità in rapporto alle evidenze
disponibili.

estranee al sindacato di legittimità, sono le doglianze relative al diniego della
sospensione condizionale della pena, che la Corte di appello ha confermato con
coerenti rilievi, correlati ai precedenti penali e in ogni caso alla non formulabilità
di una prognosi favorevole di non recidivanza nei confronti del ricorrente, la cui
personalità ha già negativamente descritto nel motivare la non riconoscibilità
della ipotesi di lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, legge n.110 del 1975.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille, in favore
della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione
del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

3. Prive di alcuna fondatezza, oltre che invasive di valutazioni di merito

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