Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48983 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48983 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORRE PAOLO N. IL 22/01/1953
avverso l’ordinanza n. 15/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
MESSINA, del 03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 3 maggio 2012 la Corte di assise di
appello di Messina, giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda
proposta da Torre Paolo, istante per l’applicazione del criterio moderatore di
cui all’art. 78 cod. pen., in riferimento al provvedimento di esecuzione di
pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Livorno in data

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Torre
personalmente, il quale denuncia violazione di legge e difetto di
motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso si limita ad enunciare i suddetti motivi, senza svolgere
alcuna argomentazione a sostegno degli stessi.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere
nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i
punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce
al concetto stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi
punti ai quali la censura si riferisce (Cass., Sez. IV, 6 aprile 2004, rv.
228926). Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata
generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre
le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della
decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli
elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il
proprio sindacato (Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2003, rv. 224659; Cass., Sez.
IV, 1 aprile 2004, rv. 228586).
Nel caso di specie, mancando -come si è detto- ogni sviluppo
argomentativo delle censure proposte, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma,
lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
I

25 marzo 1993.

2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa

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