Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48982 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48982 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 14/05/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORGESE MARIO N. IL 05/03/1978
avverso l’ordinanza n. 1942/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
AGRIGENTO, del 13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Cf(

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 13 luglio 2012 il Magistrato di

sorveglianza di Agrigento ha rigettato il reclamo proposto da Morgese Mario
ai sensi dell’art. 69, sesto comma, e 14ter legge n. 354 del 1975.

2. Avverso la predetta ordinanza ha dichiarato di proporre ricorso per

difensore, che non vi ha provveduto.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett.
c), dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

cassazione il Morgese, riservando la presentazione dei motivi al suo

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