Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48981 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48981 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCIO ROSARIO N. IL 02/11/1985
avverso l’ordinanza n. 7194/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza deliberata il 22 febbraio 2012 il Tribunale di

sorveglianza di Napoli ha respinto le istanze di detenzione domiciliare e di
rinvio dell’esecuzione della pena, proposte da Riccio Rosario, detenuto in
espiazione di pena di anni nove e mesi nove di reclusione per delitti di
rapina.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Riccio tramite

previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e per violazione
dell’art. 147, comma secondo, cod. pen.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là degli enunciati titoli dei
motivi proposti, postula in realtà una rivisitazione nel merito del
provvedimento impugnato non consentita in questa sede.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è, peraltro, puntuale ed esente
da violazioni delle regole della logica e del diritto, laddove esclude, sulla
base della relazione sanitaria della casa circondariale di Padova del 14
febbraio 2012, che le patologie sofferte dal Riccio, affetto da epatopatia
cronica HCV e tuttavia rifiutante l’assunzione di terapia antivirale, siano
incompatibili con il regime carcerario, pur restando precarie e critiche.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

il difensore, il quale denuncia il vizio della motivazione nel triplice profilo

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