Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48979 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48979 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 14/05/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIARLE GIUSEPPE N. IL 09/01/1935
avverso l’ordinanza n. 4095/2000 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

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RITENUTO IN FATTO

1. Chiarle Giuseppe propone personalmente ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza deliberata il 24 aprile 2012 dalla Corte di appello di
Torino, giudice dell’esecuzione, in tema di applicazione della disciplina del
reato continuato in sede esecutiva, chiedendo a questa Corte di legittimità,
previa applicazione della disciplina del reato continuato, considerati i periodi

affinché possa accedere ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario
anche in considerazione della sua avanzata età, essendo
ultrasettantacinquenne e sofferente di varie patologie.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti
nel giudizio di legittimità.
Il ricorrente, infatti, non denuncia vizi di legittimità del provvedimento
impugnato ma richiede a questa Corte l’accoglimento della domanda
proposta, al fine di ottenere la riduzione della pena da espiare e la
possibilità di fruire di misure alternative alla detenzione in carcere.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro cinquecento.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) in
favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

di presofferto e fungibilità, la rideterminazione della pena da espiare

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