Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48978 del 14/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48978 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIELLO MICHELE N. IL 02/09/1953
avverso l’ordinanza n. 82/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;
Data Udienza: 14/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 6 giugno 2012 la Corte di appello di
Palermo, giudice dell’esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere
sull’istanza presentata da Aiello Michele, finalizzata alla revoca del
provvedimento del Procuratore generale della Repubblica presso la stessa
Corte di appello, in data 28 marzo 2012, laddove aveva disposto la
ex art. 47 ter, comma 1-ter, Ord. Pen., nella forma della detenzione
domiciliare, nel più vicino istituto penitenziario per la prosecuzione
dell’espiazione della pena, essendo scaduto il periodo di sospensione
stabilito dal Tribunale di sorveglianza in un anno.
A sostegno della decisione la Corte ha addotto che, trattandosi di
modalità esecutiva di pena definitiva, la competenza apparteneva in via
esclusiva alla magistratura di sorveglianza.
2.
Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione l’Aiello
personalmente per denunciare l’inosservanza delle norme di cui agli artt.
655 e 677 cod. proc. pen.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura
proposta.
Il ricorrente non contesta il titolo esecutivo, ma solo la modalità di
espiazione della pena, nella fase successiva al decorso dell’anno di
sospensione dell’esecuzione nella forma della detenzione domiciliare,
disposto a suo favore dal Tribunale di sorveglianza, sostenendo che, prima
del rientro in carcere, avrebbe dovuto essere sottoposto a nuova visita
medico-legale e che, comunque, avrebbe dovuto rientrare nel carcere di
provenienza, in Sulmona, e non in quello più vicino al luogo (Bagheria in
provincia di Palermo), nel quale ha fruito della detenzione domiciliare per
sospensione dell’esecuzione in carcere.
Trattasi, con ogni evidenza, di richiesta non proponibile al giudice
dell’esecuzione, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
I
traduzione dell’Aiello, beneficiario di sospensione dell’esecuzione della pena
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento