Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48977 del 14/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48977 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IOCOLANO SALVATORE N. IL 13/06/1937
avverso l’ordinanza n. 7321/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 14/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 19 aprile 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Milano ha parzialmente accolto il reclamo proposto da Iocolano Salvatore,
ai sensi degli artt. 54 e 69bis Ord. Pen., concedendo il beneficio di giorni 45
di liberazione anticipata con riguardo al semestre di pena espiata dal
2. Avverso la predetta ordinanza ha dichiarato di proporre ricorso per
cassazione il Iocolano, riservando la presentazione dei motivi al suo
difensore, che non vi ha provveduto.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett.
c), dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.
19/07/2010 al 18/01/2011 e rigettando, nel resto, il gravame.