Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48976 del 14/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48976 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HOXHA FLORIAN N. IL 27/02/1976
avverso l’ordinanza n. 102/2012 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
16/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 14/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16 giugno 2012 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Treviso, giudice dell’esecuzione, ha respinto la
domanda di Hoxha Florian di applicazione della disciplina della
continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna per reati in
novembre 1999 e nel maggio 2001, aventi per oggetto condotte diverse
(detenzione, cessione, importazione) e sostanze diverse.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione l’Hoxha tramite
il difensore, il quale denuncia i vizi di violazione di legge e mancanza della
motivazione.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là del titolo dato ai motivi
formulati, propone in realtà censure di merito non consentite nel giudizio di
legittimità.
Il giudice a quo, peraltro, con motivazione completa e coerente, immune
da vizi logici e giuridici, e, perciò, insindacabile in questa sede, ha spiegato
le ragioni del mancato riconoscimento della continuazione, evidenziando,
come sopra accennato, la distanza cronologica tra le varie violazioni e la
diversità delle condotte contestate e delle sostanze stupefacenti
illegittimamente detenute.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
i
materia di sostanze stupefacenti, commessi nel gennaio 1999, nel
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.