Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48974 del 14/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48974 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FLORES VALDEIGLESIAS ROBERT N. IL 21/09/1958
avverso l’ordinanza n. 1153/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 14/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza deliberata il 15 maggio 2012 il Tribunale di
sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Flores
Valdeiglesias Robert, cittadino peruviano, avverso il provvedimento in data
23 gennaio 2012 del Magistrato di sorveglianza di Milano col quale era stata
applicata al Flores la misura dell’espulsione in sostituzione della pena subita
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Flores tramite
il difensore, il quale deduce l’erronea applicazione della legge, non
trovandosi il condannato in alcuna delle situazioni indicate nell’art. 13,
comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, cui l’art. 16, comma 5, dello stesso d.lgs.
subordina l’espulsione dello straniero che deve scontare una pena, anche
residua, non superiore a due anni.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo
proposto, avendo il Tribunale rilevato l’ingresso illegale del Flores nel
territorio dello Stato e l’attuale mancanza del permesso di soggiorno.
Risulta, inoltre, dal contenuto dello stesso ricorso che il permesso di
soggiorno, ottenuto dal Flores dopo il suo ingresso clandestino in Italia, non
era stato rinnovato dalla Questura di Milano.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza, nel caso
di specie, delle condizioni per l’espulsione previste dall’art. 13, comma 2, in
relazione all’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
per il reato di maltrattamenti in famiglia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.