Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48973 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48973 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO ARMANDO N. IL 25/01/1950
avverso l’ordinanza n. 3670/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 29 maggio 2012 il Tribunale di

sorveglianza di Milano ha revocato la misura della detenzione domiciliare,
ex art. 47ter, comma 1 ter, Ord. Pen., disposta in proroga nei confronti di
Romano Armando con precedente ordinanza del 9 giugno 2011, escludendo
il rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 cod. pen.

cassazione il Romano, riservando la presentazione dei motivi al suo
difensore, che non vi ha provveduto.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett.
c), dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

2. Avverso la predetta ordinanza ha dichiarato di proporre ricorso per

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