Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48971 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48971 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 674/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 14 giugno 2012 il Tribunale di Catania,
costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l’appello
proposto da Attanasio Alessio avverso l’ordinanza in data 20 aprile 2012
della Corte di appello di Catania che aveva rigettato la sua domanda di
scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare in relazione al delitto di concorso in tentato omicidio per il quale

febbraio 1997, era stato condannato in appello con sentenza del 28
novembre 2003, annullata da questa Corte, per essere definitivamente
condannato con sentenza emessa nel giudizio di rinvio in data 16 gennaio
2012, risultando detenuto per il detto reato dal 7/12/1995 al 15/02/1997 e,
dopo la condanna emessa in sede di rinvio, dal 3 febbraio 2012 senza
soluzione di continuità, donde il non consumatosi periodo di quattro anni di
durata massima della custodia cautelare prevista per il delitto oggetto del
processo.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione l’Attanasio
personalmente per denunciare la violazione dell’art. 657, comma 1, cod.
proc. pen., essendo egli rimasto detenuto senza soluzione di continuità
anche nel periodo trascorso dal 15/02/1997 al 3/02/2012, e la manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione, posto che, paradossalmente,
se egli fosse rimasto in carcere nel periodo intermedio, perché condannato
in entrambi i gradi di giudizio, i termini di durata massima della custodia
cautelare sarebbero già scaduti, mentre, essendo stato assolto in primo
grado, tali termini risulterebbero interrotti, secondo la tesi del Tribunale, e
quindi la loro durata massima non si sarebbe compiuta con esito più
sfavorevole all’interessato.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure
proposte.
Non risulta violato l’art. 657 cod. proc. pen., poiché l’Attanasio non è
stato detenuto senza titolo, essendo rimasto in carcere dal 15/02/1997 al
3/02/2012 per altra causa.
La motivazione del provvedimento impugnato non è contraddittoria né
manifestamente illogica, perché, come è stato rilevato dal Tribunale e

l’Attanasio, dopo essere stato assolto in primo grado, giusta sentenza del 15

risulta per tabulas,

il ricorrente è stato detenuto senza soluzione di

continuità, dal 15/02/1997 al 3/02/2012, per altro titolo costituito da
condanna irrevocabile.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella

2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del

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