Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48969 del 14/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48969 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOSSARI VINCENZO N. IL 12/09/1955
avverso l’ordinanza n. 433/2011 TRIBUNALE di PALMI, del
05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 14/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5 luglio 2012 il Tribunale di Palmi, giudice
dell’esecuzione, ha respinto la domanda di Fossari Vincenzo, diretta ad
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra il reato di
ricettazione, giudicato con sentenza in data 28/09/2004, e altri sei reati
contro il patrimonio di cui al provvedimento di esecuzione di pene
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Fossari tramite
il difensore, il quale deduce la violazione dell’art. 81 cod. pen.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là del motivo formalmente
enunciato, postula in realtà una rivisitazione nel merito del provvedimento
impugnato, che, con motivazione adeguata e coerente, esente da errori in
diritto e vizi logici, e, perciò, insindacabile in questa sede, ha escluso
l’esistenza di elementi comprovanti l’unicità del disegno criminoso in cui
ricomprendere i vari fatti giudicati, e ciò sulla base della lettura comparata
delle sentenze di condanna.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.
concorrenti n. 35/2011.