Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48968 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48968 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIOSTRO PASQUALE N. IL 03/07/1964
avverso l’ordinanza n. 139/2012 TRIBUNALE di PALMI, del
15106/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., deliberato il
2,1, giugno 2012, il Tribunale di Palmi, giudice dell’esecuzione, ha dichiarato
inammissibile l’istanza proposta da Gagliostro Pasquale, diretta ad ottenere
l’applicazione della disciplina della continuazione tra reati oggetto di
sentenze di condanna non specificate e la correzione dell’entità della pena
determinata dal pubblico ministero nel provvedimento di esecuzione di pene

Avverso il suddetto provvedimento ricorre per cassazione il Gagliostro
personalmente, il quale chiede a questa Corte di rivalutare la sua domanda
con applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti oggetto di tre
sentenze di condanna confluite nel provvedimento di cumulo del 10 febbraio
2012, nel rispetto del limite di aumento delle pene previsto dall’art. 78 cod.
pen.
CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile: il Gagliostro, infatti, ripropone le istanze
già ritenute inammissibili, per la loro genericità, dal giudice dell’esecuzione,
postulando da questa Corte una valutazione nel merito delle stesse.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

concorrenti in esecuzione.

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