Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48966 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48966 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN ABDA NABIL N. IL 09/10/1973
avverso l’ordinanza n. 276/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 24 maggio 2012 il Tribunale di
sorveglianza di Sassari ha respinto l’impugnazione proposta da Ben Abda
Nabil, cittadino tunisino, già detenuto presso la casa circondariale di
Savona, in esecuzione della residua pena di anni 3, mesi 11 e giorni 29 di
reclusione ed euro 60.000,00 di multa, avverso l’ordinanza in data
28/02/2012 del Magistrato di sorveglianza di Nuoro di applicazione della

235 cod. pen., così come disposto nelle sentenze di condanna per reati
previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ai sensi dell’art. 86 dello stesso
d.P.R.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione Ben Abda Nabil
tramite il difensore, il quale deduce i seguenti motivi: a) violazione dell’art.
235 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 27 e 111 Cost., e contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta pericolosità
sociale del condannato, nonostante la lontananza nel tempo delle infrazioni
disciplinari commesse nel corso della detenzione, e la positiva recente
relazione comportamentale in data 22/02/2012, con obliterazione altresì
della disponibilità del nipote del condannato e della sua convivente ad
accoglierlo nella loro casa, assicurandogli vitto e alloggio in attesa di
reperire un’autonoma sistemazione; b) violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286
del 1998 in relazione all’art. 235 cod. pen.; violazione degli artt. 2, 3, 35 e
36 Cost. e degli artt. 5, 9 e 14 Direttiva CEE 16/12/2008, n. 115, e
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di non
apprezzata disponibilità del condannato a sottoporsi a programma
terapeutico, impraticabile nel paese di origine per le precarie condizioni del
servizio

sanitario,

al

fine

di

affrancarsi

definitivamente

dalla

tossicodipendenza, con improprio ed erroneo richiamo, nel provvedimento
impugnato, alla misura dell’affidamento terapeutico e al suo necessario
corredo documentale, trattandosi di beneficio non richiesto dall’interessato,
avendo egli terminato di espiare la pena; c) violazione dell’art. 19 della
Carta dei diritti fondamentali CEE in relazione all’art. 19 d.lgs. n. 286 del
1998 e all’art. 235 cod. pen., e contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione, non avendo il Tribunale considerato l’esposizione del Ben Abda
al serio pericolo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o altre pene o
trattamenti inumani o degradanti, ove rimandato nel suo paese di origine

I

misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
proposti.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, il Tribunale, investito
dell’appello avverso l’ordinanza applicativa della misura di sicurezza, ha
apprezzato, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle
norme giuridiche e delle regole della logica, tutti gli elementi riproposti in
manifestamente illogiche.
Il Tribunale è pervenuto ad un motivato giudizio di permanenza della
pericolosità sociale del condannato sulla base degli elementi indicati nell’art.
133 cod. pen. e, in particolare: i numerosi precedenti penali del ricorrente,
condannato sette volte di cui sei per violazioni della legge in materia di
sostanze stupefacenti; le condizioni di vita individuale, familiare e sociale
del Ben Abda, già tossicodipendente, tuttora bisognoso di sostegno
terapeutico solo vagamente indicato, privo di attività lavorativa e senza
validi riferimenti affettivi, risultando inadeguata, secondo la richiamata
relazione dell’U.E.P.E. (Ufficio di esecuzione penale esterna), l’ospitalità
offerta al ricorrente dal proprio nipote, il quale convive con persona
tossicodipendente.
Il Tribunale ha, quindi, escluso la sussistenza di elementi concreti a
sostegno dei prospettati pericoli, per mancata possibilità di cure ed
esposizione a trattamenti inumani o degradanti, in caso di rientro del Ben
nel proprio paese di origine, in Tunisia.
Ne discende la corretta motivazione del provvedimento impugnato e
l’inesistenza, nel caso di specie, di alcuna violazione delle norme interne e
comunitarie, a tutela dei diritti fondamentali del cittadino di un paese terzo.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

2

questa sede dal ricorrente come oggetto di argomentazioni contraddittorie o

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

delle ammende.

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