Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48965 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48965 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCIANI UMBERTO N. IL 28/06/1947
avverso l’ordinanza n. 3199/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 6 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Roma ha respinto l’istanza di rinvio dell’esecuzione della pena, avanzata
da Luciani Umberto, detenuto in espiazione di provvedimento di esecuzione
di pene concorrenti corrispondenti ad anni 22 e mesi 6 di reclusione, con

2. Avverso la predetta ordinanza ha dichiarato di proporre ricorso per
cassazione il Luciani, riservando la presentazione dei motivi al suo
difensore, che non vi ha provveduto.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett.

c), dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

fine pena previsto al 28 maggio 2029.

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