Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48964 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48964 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIRRI ANGELO N. IL 06/08/1963
avverso l’ordinanza n. 3158/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 6 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare applicata nei
confronti di Pirri Angelo con ordinanza del 17 giugno 2011, per indebito
allontanamento dalla sua abitazione, in data 24 marzo 2012, e per acquisto
di una dose di cinque grammi di cocaina vendutagli da Spirito Maurizio,
arrestato subito dopo il fatto.

Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Pirri

personalmente, il quale deduce di non aver commesso le violazioni
attribuitegli.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché si risolve nella richiesta di rinnovata
valutazione, nel merito, dei fatti che hanno determinato la revoca della
misura alternativa.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è, peraltro, puntuale ed esente
da violazioni delle regole della logica e del diritto, laddove spiega le ragioni
della revoca della misura per la gravità delle infrazioni commesse dal
condannato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

2.

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