Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48961 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 48961 Anno 2015
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA

Sul provvedimento 3/07/2015 di correzione dell’errore materiale del dispositivo
pronunciato in udienza camerate il giorno 26/02/2015, relativo al ricorso
proposto da:
– RUSSO SILVESTRO, n. 29/05/1961 a Napoli

avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 26/02/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. C. Angelíllis, che ha chiesto correggersi l’errore materiale;

Data Udienza: 01/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con provvedimento del 23/06/2015, depositato in data 3/07/2015, il

Presidente Titolare della Sezione Terza penale – preso atto che nel dispositivo di
cui al ruolo dell’udienza camerale del giorno 26/02/2015 era contenuto un errore

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Ritiene il Collegio di dover procedere alla correzione dell’errore materiale
contenuto nel dispositivo indicato sullo statino dell’udienza camerale
26/02/2015, nel senso che, dopo la formula “rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali”, dev’essere inserito di seguito il
seguente “Visto l’art. 70 D. Lgs. 150/09, dispone che copia del presente
dispositivo sia trasmessa all’Amministrazione di appartenenza del dipendente
pubblico”, fermo restando quant’altro.

3. Ritenuto che detta omissione non determina nullità della sentenza ed è quindi
suscettibile di correzione ex art. 130 cod. proc. pen.; ed infatti, il D.Lgs. 27-102009 n. 150 (recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”), all’art. 70, sotto la rubrica “Comunicazione
della sentenza”, ha inserito, dopo l’articolo 154-bis del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, l’art. 154-ter che fa obbligo alla cancelleria del giudice che
ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di
un’amministrazione pubblica di comunicarne il dispositivo all’amministrazione di
appartenenza e, su richiesta di questa, di trasmettere copia integrale del
provvedimento, specificando che la comunicazione e la trasmissione sono
effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.
Trattandosi di obbligo di legge, non v’è alcuna discrezionalità da parte della
cancelleria nella comunicazione del dispositivo, donde la correzione adottata non
determina la nullità della sentenza, trattandosi di integrazione necessaria.

4.

Conseguentemente dev’essere disposta la correzione della sentenza nei

termini di cui in dispositivo.

2

A4—

materiale – ha disposto attivarsi la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p.

P.Q.M.

La Corte dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo indicato
sullo statino dell’udienza camerale del 26/02/2015, procedimento R.G.N. n.
45053/14 su ricorso proposto da RUSSO SILVESTRO, nel senso che nel
dispositivo, dopo la formula “rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali”, dev’essere inserito di seguito il seguente

trasmessa all’Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico”, fermo
restando quant’altro.
Manda alla cancelleria per le annotazioni.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 10 dicembre 2015

“Visto l’art. 70 D. Lgs. 150/09, dispone che copia del presente dispositivo sia

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