Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4896 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4896 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA CARMINE N. IL 30/04/1963
avverso l’ordinanza n. 2282/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 01/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dp3t. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 23/09/2014

Ritenuto in fatto.
Campanella Carmine ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di
Sorveglianza di L’Aquila, del 1° ottobre 2013 – con il quale, con riferimento al
procedimento n. 2013/1457, è stata respinta l’istanza di patrocinio a spese dello Stato dallo
stesso proposta – lamentando il mancato rispetto, da parte dei giudici, della sentenza n.
139/2010 della Corte Costituzionale, nonché la violazione dell’art. 6 co. 1 della C.E.D.U. ed
il vizio di motivazione del provvedimento stesso.

Va preliminarmente rilevato che erroneamente è stata ritenuta la competenza di questa
Corte a provvedere al controllo di legittimità del provvedimento impugnato. In realtà, l’art.
99 del d.p.r. n. 115/2002 prevede che, avverso il decreto che respinge la richiesta di
ammissione al predetto beneficio, “l’interessato può proporre ricorso davanti al presidente
del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha
emesso il decreto di rigetto”
L’impugnazione in questione può, tuttavia, ai sensi dell’alt. 568, co. 5°, cod. proc. pen.,
essere qualificata come ricorso ex art. 99 del citato DPR, con conseguente trasmissione della
stessa al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per le determinazioni di
competenza.
P.Q.M.
Qualificato il gravame come ricorso — opposizione ex art. 99 del d.p.r. n. 115/2002, dispone
trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per quanto di
competenza.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.

Considerato in diritto.

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