Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48956 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48956 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOHNSON RITA N. IL 16/01/1989
avverso la sentenza n. 17384/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
23/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 23 novembre 2010 il Tribunale di Roma
ha condannato Johnson Rita, cittadina della Liberia, alla pena di euro 100 di
ammenda per la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello, convertito in

Bovi, non abilitata al patrocinio davanti a questo giudice di legittimità.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore non abilitato
alla difesa presso le giurisdizioni superiori, in violazione dell’art. 613,
comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato
impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione
del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,
non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente
e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297
del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

ricorso per cassazione, la Johnson tramite il difensore, avvocato Francesca

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