Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48955 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48955 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– VERGARI ROBERTO, n. 24/04/1966 a Bari

avverso la sentenza del tribunale di BARI in data 26/03/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa P. Filippi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. F. Amodio, che ha chiesto
accogliersi il ricorso;

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26/03/2013, depositata in data 28/03/2013, il
tribunale di BARI condannava VERGARI ROBERTO alla pena di 300 euro di
ammenda per il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo,
relativamente ad un fatto, meglio descritto nell’imputazione, accertato il

2. Ha proposto appello VERGARI ROBERTO a mezzo del difensore fiduciario,
trasmesso ex art. 593, ultimo comma, cod. proc. pen. dalla Corte territoriale di
Bari con ordinanza 23/10/2014 (dep. 4/11/2014), impugnando la sentenza
predetta con cui si doleva, in tesi, per la mancata assoluzione per non aver
commesso il fatto e, in via subordinata, per la mancata assoluzione ai sensi
dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., per insufficienza e/o
contraddittorietà della prova che egli avesse commesso il fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli

consentiti ex art. 606 cod. proc. pen.

4.

Ed invero, pur essendo l’originaria impugnazione (appello) proposta da

difensore di fiducia iscritto all’albo speciale previsto dall’art. 613 cod. proc. pen,
è evidente che l’atto di appello contiene esclusivamente censure di merito
(estraneità dell’imputato ai fatti contestati) che, idonee ad attivare la cognizione
della Corte d’appello sui punti censurati, si appalesano diversamente del tutto
estranee all’ambito cognitivo del giudice di legittimità, in quanto richiedono alla
Suprema Corte lo svolgimento di apprezzamenti in fatto che esulano del tutto
dalla cognizione di questa Corte.

5. L’impugnazione si appalesa dunque inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al
pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
di una somma che si stima equo fissare, in euro 1.000,00 (mille/00).

2

16/07/2009.

6. Solo per completezza, si osserva, non rileva la circostanza che il reato siasi
estinto per prescrizione alla data del 16/07/2014, atteso che l’inammissibilità del
ricorso preclude alla Corte di rilevare eventuali cause di estinzione, essendo stata
pronunciata la sentenza in data antecedente (26/03/2013).
Ed invero, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause

22/11/2000 – dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266; nella specie si trattava
proprio della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 25/11/2015

di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del

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