Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48955 del 14/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48955 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALEANDRO GIANLUCA N. IL 28/10/1980
avverso la sentenza n. 610/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 16 febbraio 2012 la Corte di appello di
Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Taranto in data 7 aprile 2010, esclusa la contestata recidiva, ha
ridotto la pena inflitta a Galeandro Gianluca a mesi quattro di arresto, per il
reato previsto dall’art. 3 bis, comma 4, legge n. 575 del 1965, avendo

euro 750,00 erroneamente indicata nel capo di imputazione) entro trenta
giorni dalla notifica del decreto del Tribunale di Taranto, emesso il 20 marzo
2007, col quale era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il Galeandro
personalmente, il quale denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla
documentata sua impossibilità materiale di adempiere l’obbligo per
mancanza di redditi.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là del vizio enunciato, postula
in realtà una rivalutazione nel merito dell’allegata indigenza economica
dell’imputato che la Corte di merito, con motivazione adeguata e coerente,
esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha escluso,
osservando che i numerosi precedenti penali del Galeandro confermavano,
quanto meno, la colposa determinazione dello stato di disoccupazione e
della allegata impossibilità materiale di adempiere, aggiungendo che
l’imputato non aveva addotto circostanze concrete atte a dimostrare la sua
incapacità di onesto guadagno e che l’attestazione I.S.E.E. (Indicatore
situazione economica equivalente) per l’anno 2012 indicava un reddito
attuale del nucleo familiare del Galeandro non integrante lo stato di
assoluta indigenza lamentato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle

1

omesso di versare la cauzione di euro 516,00 (così corretta la somma di

ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA