Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48954 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48954 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Iandolo Giancarlo, nato ad Avellino il 29/2/1960
Marra Roberto, nato a Foggia il 5/6/1952
Morano Antonio, nato a Sant’Angelo dei Lombardi (Av) il 28/11/1948
D’Arco Giovanni, nato a Fisciano (Sa) il 2/10/1965

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino in data 23/4/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Francesco Salzano, che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio della sentenza per prescrizione;
sentite le conclusioni del difensore di Iandolo, Avv. Massimo Preziosi anche
in sostituzione dell’Avv. Giovanni Gioia, che’ ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/4/2014, il Tribunale di Avellino dichiarava Giancarlo
Iandolo, Antonio Morano, Roberto Marra e Giovanni D’Arco, nelle rispettive

Data Udienza: 10/11/2015

qualità, colpevoli dei reati di cui agli artt. 71 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
commessi in relazione a taluni interventi edilizi, e li condannava ciascuno alla
pena di 6 mila euro di ammenda; gli stessi, unitamente ad Arturo Petracca e
Federico Iandolo, erano invece assolti dai reati loro rispettivamente ascritti ai
sensi degli artt. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capi a, b), 481 e 631 cod.
pen. (capi e, f), perché il fatto non sussiste (capi a, f), per intervenuta sanatoria
(capo b), perché il fatto non costituisce reato (capo e) e perché l’azione penale
non poteva essere iniziata (Federico Iandolo, capo c).

deducendo i seguenti motivi:
Iandolo:
Il Tribunale avrebbe erroneamente condannato lo Iandolo per un reato
che lo stesso non può aver commesso, difettando della doverosa
qualifica di committente o direttore dei lavori o costruttore. La
responsabilità, infatti, sarebbe stata riconosciuta sol per esser lo stesso
titolare del 75% delle quote della “Iandolo Costruzioni s.r.l.”, mentre la
contestazione mossa lo coinvolgeva quale “responsabile del cantiere”,
figura invero non prevista dalla legge, ed amministratore della “Edil
Essedi soc. coop”, esecutrice di lavori strutturali. Inoltre, la sentenza non
avrebbe considerato che il suolo sul quale insistono le opere sarebbe di
proprietà di Federico Iandolo, senza alcun riferimento al ricorrente; il
quale, peraltro, sarebbe stato condannato in forza di una qualifica non
oggetto di contestazione;
Morano:
– Sopravvenuta estinzione dei reati. Le contravvenzioni, ascritte al
17/2/2010, sarebbero estinte per prescrizione;
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. Il Giudice non
avrebbe concesso la sospensione condizionale della pena, pur a fronte di
soggetto incensurato, sì da determinare la nullità della sentenza sul
punto;
Marra:
Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe
condannato il Marra non verificando che l’attività edificatoria non aveva
provocato lo stravolgimento del territorio, né un apprezzabile
depauperamento delle facoltà di godimento del terreno, né ancora vi
sarebbe stato aumento di volumetria o variazioni essenziali, tanto che le
opere sono state poi sanate il 23/8/2010;

– violazione degli artt. 64 e 71, d.P.R. n. 380 del 2001, 7 e 8, Il. Regione
Campania 5 novembre 1971, n. 1086. Il Tribunale avrebbe riconosciuto

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2. Propongono autonomo ricorso per cassazione i quattro imputati,

la responsabilità del Marra – collaudatore delle opere – al di fuori delle
ipotesi di legge; questa figura, infatti, subentrerebbe soltanto all’esito
dei lavori, redigendo, in caso di verifica positiva, il certificato di collaudo
(solo in casi particolari, non presenti nella vicenda in oggetto, è previsto
anche un intervento in corso di opera), mentre nel caso di specie le
opere non erano ancora ultimate e non vi era alcuna difformità tra le
opere e quanto denunciato al Genio Civile. La variante apportata, in ogni
caso, non sarebbe essenziale, poiché comunque conforme agli strumenti

utili o di destinazione d’uso;
Violazione degli artt. 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001. Il Tribunale non
avrebbe considerato che, quanto ai lavori in esame, è stato rilasciato il
permesso in sanatoria, che avrebbe dovuto comportare l’estinzione del
reato; le varianti minori, inoltre, non richiederebbero obbligo alcuno di
denuncia;
Violazione dell’art. 133 cod. pen. quanto alla pena. Il Tribunale avrebbe
irrogato una pena eccessiva, anche alla luce dell’incensuratezza del
ricorrente;
D’Arco:
Il Tribunale, pur richiesto l’esame dell’imputato, non avrebbe acquisito il
verbale di interrogatorio reso in sede di indagine, sì da comprimere il
diritto di difesa. La sentenza, ancora, avrebbe condannato il D’Arco pur
difettando ogni prova e, in ogni caso, con riguardo ad un’ipotesi di reato
riqualificata senza motivazione alcuna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Del tutto infondato, innanzitutto, risulta

il ricorso proposto da

Iandolo.
Il Tribunale di Avellino, infatti, ha adeguatamente indicato le ragioni a
fondamento del giudizio di responsabilità, sottolineando, in particolare, non già la
contestata figura di responsabile del cantiere, invero non prevista dal legislatore,
quanto – di fatto – la qualità di committente come titolare del 75% delle quote
della “Iandolo Costruzioni s.r.l.”, proprietaria del lotto e dell’erigendo fabbricato;
ancora, ed a conferma, la sentenza ha sottolineato che, in occasione del
sopralluogo degli operanti, era stato proprio il ricorrente a fornire i grafici
progettuali ed i provvedimenti autorizzatori, sì da concludere, con motivazione
congrua e non manifestamente illogica, che questi era «l’effettivo

dominus

dell’intervento edilizio in esame». Motivazione, peraltro, che il ricorso disattende

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urbanistici, ai regolamenti vigenti e senza modifiche di sagome, superfici

del tutto, limitandosi ad affermare che l’istruttoria avrebbe concluso per una
circostanza in fatto differente, ovvero la titolarità del fondo in capo non alla
citata società, ma a Federico Iandolo; circostanza che, però, questa Corte non
può prendere in esame, trattandosi di verifica meramente fattuale.
Non solo.
La doglianza sembrerebbe contestare anche la violazione dell’art. 522 cod.
proc. pen., per aver condannato lo Iandolo per un reato diverso da quello
contestato; orbene, trattasi di una censura pienamente infondata. Ed invero, per

accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello
contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e
proprio stravolgimento dei termini dell’accusa, a fronte dei quali l’imputato è
impossibilitato a difendersi (Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Colletti, Rv.
256785); rapporto che dovrà esser verificato alla luce non solo del fatto descritto
in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a
conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale
contestazione e, quindi, di decisione (Sez. 3, n. 15655 del 27/2/2008, Fontanesi,
Rv. 239866). Ne deriva che la nozione strutturale di “fatto” – inteso come
episodio della vita umana – va coniugata con quella funzionale, fondata
sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa (Sez. 1, n.
35574 del 18/3/2013, Crescioli, Rv. 257015), invero non ravvisabili qualora la
nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del
giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o,
comunque, l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la
possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 5, n. 1697 del 25/9/2013,
Cavallari, Rv. 258941; Sez. 3, n. 2341 del 7/11/2012, Manara, Rv. 254135).
Esattamente come nel caso di specie, nel quale lo Iandolo è stato chiamato
a rispondere di un reato in una precisa qualità, per esser poi ritenuto
responsabile – si ribadisce, delle medesime condotte – senza la qualità stessa
ma in altra, quella di committente; dal che, alcuna lesione al diritto di difesa può
esser ravvisato.
4. Parimenti del tutto infondato, poi, risulta il ricorso del Marra; i primi tre
motivi, al riguardo, possono esser trattati congiuntamente, attesane l’identità di
ratio.
Rileva innanzitutto il Collegio che le numerose doglianze sollevate in punto
di qualità e natura delle varianti che sarebbero state apportate non possono
esser verificate in questa sede, poiché attinenti esclusivamente al merito della
vicenda. Sul punto, quindi, occorre ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della

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costante e condiviso indirizzo, sussiste violazione del principio di correlazione tra

decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella,
n. 12110, Rv. 243247); quel che, invece, sollecita il ricorrente.
Il gravame, peraltro, disattende del tutto la sintetica – ma completa motivazione stesa dal Tribunale proprio sul punto, sottolineando la piena
configurabilità dei reati contestati

sub c) e d) (opere in cemento armato

tecnico della Regione -, nonché in assenza di denuncia e presentazione di
progetti per zone sismiche, oltre che dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori) e,
di seguito, l’irrilevanza della sopravvenuta sanatoria a data 23/8/2010; in tal
modo, quindi, il Collegio ha fatto buon governo del costante principio di
legittimità in forza del quale in tema di reati edilizi, il conseguimento del
permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, comporta l’estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni
da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da
quella riguardante il corretto assetto del territorio (tra le altre, Sez. F, n. 44015
del 4/9/2014, Conforti, Rv. 261099; Sez. 3, n. 11271 del 17/2/2010, Braccolino,
Rv. 246462; Sez. 3, n. 23287 del 22/4/2004, Petito, Rv. 229426). E con
l’ulteriore precisazione per cui – ancora per costante indirizzo di questa Corte – in
materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all’art. 95 del d.P.R.
n. 380 del 2001 qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di
semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o
meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia
preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un
progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo
abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista
abilitato (per tutte, Sez. 3, n. 48005 del 17/9/2014, Gulizzi, Rv. 261155).
Di seguito la sentenza, ancora con motivazione del tutto adeguata e logica,
ha affermato che il Marra, quale collaudatore in corso d’opera, ai sensi dell’art. 5,
I. Regione Campania n. 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni
regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico),

«era tenuto a

vigilare, nel corso dell’esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza delle opere al
progetto approvato»; orbene, nell’asserzione suddetta non è dato ravvisare
alcuna violazione di legge, come invece contestato, atteso che la norma citata
afferma che “il collaudatore in corso d’opera, nominato dal committente o dal
costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli

realizzate in difformità dalla denuncia presentata al Genio civile – ora, Ufficio

statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere
denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede, inoltre,
unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi. Per le
strutture in cemento armato, il collaudatore, sempre unitamente al direttore dei
lavori, deve verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti”.
Ne deriva che, come correttamente affermato dal Giudice di merito, l’obbligo
di controllo e verifica non scatta all’ultimazione dei lavori, investendo anche la
fase esecutiva.

tutto infondato. Con riguardo al reato di cui all’art. 95 citato, ritenuto il più
grave, il Tribunale ha applicato una pena – definita equa – pari a 7 mila euro di
ammenda, a fronte di una cornice edittale da 206 a 10.329 euro; lo stesso
giudicante, però, ha riconosciuto al ricorrente (anzi, a tutti) le circostanze
attenuanti generiche, ed applicato in continuazione sulla contravvenzione dì cui
all’art. 71 un aumento di pena decisamente contenuto, pari a 500 euro. Ne
consegue che – anche, e soprattutto, alla luce del rilevante carattere delle
violazioni contestate e degli abusi commessi, come accertati con la sentenza – la
pena finale, individuata in 6 mila euro di ammenda per ciascuno, è stata
correttamente definita “equa” e non può esser ritenuta eccessiva, in quanto
determinata in forza di una valutazione complessiva dei fatti che ben emerge
dalla lettura complessiva della motivazione.
5. Di seguito, il ricorso del D’Arco (invero un atto di appello, come già da
intestazione), parimenti del tutto infondato.
In primo luogo, alcuna violazione può esser ravvisata nella mancata
acquisizione del verbale di interrogatorio dell’imputato, del quale era stato
ammesso l’esame (poi non tenuto, data la contumacia); spettava alla difesa,
infatti, a fronte di ciò, sollecitare l’acquisizione del verbale stesso, che il Giudice
ben poteva ignorare, poiché – all’evidenza – atto non contenuto ab origine nel
fascicolo ex art. 431 cod. proc. pen.. Ne deriva l’inammissibilità, in questa sede,
delle considerazioni inerenti alle dichiarazioni contenute nel documento (peraltro
allegato al ricorso) ed alla loro portata nella fase di merito.
Quanto, poi, alla responsabilità del ricorrente, il gravame si sviluppa su
considerazioni generiche e meramente assertive, con le quali, peraltro, reitera
l’eccezione di nullità della sentenza per violazione dell’art. 522 cod. proc. pen.,
sulla quale questa Corte si è già sopra espressa ed alle quali si rimanda; e senza
valutare, inoltre, la sintetica – ma completa e non confutata – motivazione del
Tribunale, con la quale il D’Arco è stato ritenuto responsabile dei capi c) e d)
quale esecutore materiale, avendo realizzato le opere con le violazioni qui
contestate.

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Infine, il motivo in punto di pena; ebbene, lo stesso risulta parimenti del

6. Da ultimo, il gravame proposto dal Morano. Al riguardo, osserva il
Collegio che la doglianza in punto di mancata concessione della sospensione
condizionale della pena risulta formulata in termini del tutto generici e
meramente assertivi (“Il Giudice, considerata l’assenza di precedenti penali,
avrebbe dovuto concedere il beneficio”), e non indica neppure se la stessa fosse
stata domandata in sede di merito; sì da non giustificare affatto la richiesta di
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili, con ogni

della prescrizione maturata nelle more di questo giudizio di legittimità. Alla luce
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore
della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015

Consigliere estensore

Il Presidente

irrilevanza della prescrizione nelle more maturata; con ogni irrilevanza, quindi,

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