Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48953 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48953 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRICONE GIUSEPPE N. IL 24/09/1965
avverso la sentenza n. 9709/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.t
che ha concluso per „Ce -Lip_5 ‘0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

CL(33(3-5:< Data Udienza: 10/11/2015 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13/3/2014 ha confermato la decisione con la quale, in data 26/9/2011, il Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Pozzuoli aveva riconosciuto Giuseppe TRICONE responsabile dei comma 2 cod. pen., in quanto, quale titolare della ditta individuale «TRINCONE TRASPORTI», in concorso con dipendenti della ditta medesima, sversava direttamente nella rete fognaria, collegando l'autocisterna che li conteneva ad un tombino posto in un capannone, fanghi da fosse settiche, rifiuti speciali (il 17/12/2008) e per ave posto in essere analoga condotta violando i sigilli apposti in occasione di un precedente episodio (il 22/7/2009). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che il giudice del merito avrebbe fondato il proprio convincimento, in relazione al reato di cui al capo A) della rubrica, sulla sola base di un verbale di sequestro i cui contenuti, per ciò che concerne le parti relative alle attività di indagine, non potevano essere ritenute utilizzabili. 3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che la sentenza impugnata sarebbe frutto di un travisamento dei fatti e delle prove, mancando, peraltro, ogni dimostrazione della riconducibilità del capannone all'interno del quale era avvenuto lo sversamento alla sua persona, così come gli erano state erroneamente addebitate le condotte poste in essere dai suoi dipendenti, sulla base di una sostanziale responsabilità oggettiva. 4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia l'illegittimità della disposta confisca per fatti, quelli accertati il 17/12/2008, antecedenti alla modifica apportata in sede di conversione al d.l. 172\08, che tale misura ha introdotto nella disciplina emergenziale dei rifiuti. Osserva, inoltre, che la natura oggettivamente sanzionatoria della confisca, avuto riguardo anche alle norme CEDU, ne avrebbe impedito l'applicazione retroattiva. 1 reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 6, comma 1, lett. a) e b) d.l. 172/08 e 349, 5. Con un quarto motivo di ricorso rileva l'insussistenza della violazione di sigilli, considerato che il capannone all'interno del quale è avvenuto il secondo sversamento sarebbe solo adiacente a quello sequestrato. Sarebbe stato inoltre utilizzato, anche in questo caso, un verbale di sequestro nella parte che non avrebbe potuto ritenersi irripetibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va in primo luogo rilevato come l'impugnazione sia connotata da ripetuti richiami ad atti del procedimento, ai quali, come è noto, questa Corte non può accedere, nonché dalla riproduzione parziale di parte degli stessi, finalizzata, evidentemente, a prospettare in questa sede un'autonoma valutazione degli elementi di fatto già apprezzati dai giudici del merito. 2. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha legittimamente richiamato per relationem, anche per ciò che concerne la ricostruzione dei fatti, la decisione del giudice di primo grado, ricordando come lo stesso abbia valorizzato, ai fini della sussistenza dei fatti, le dichiarazioni testimoniali rese dal personale di polizia giudiziaria intervenuto. Tali fatti, richiamato anche il contenuto dei verbali di sequestro redatti dagli operanti, sono puntualmente, ancorché sinteticamente, ricostruiti dalla Corte territoriale, la quale da' atto della circostanza che i dipendenti dell'imputato vennero sorpresi mentre effettuavano lo sversamento. Ciò posto, deve rilevarsi che a tali argomentazioni non può essere opposta, come avviene in ricorso, la parziale riproduzione di singoli brani delle deposizioni rese dai testi escussi inframmezzata da note di commento atte a prospettare un interpretazione dei contenuti in chiave difensiva. 3. Quanto ai contenuti dei verbali, questa Corte ha già avuto modo di osservare che il verbale di sequestro è atto irripetibile, che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, in quanto contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di successiva modificazione, con la conseguenza che Io stesso, a norma dell'art. 511 cod. proc. pen., è utilizzabile come prova mediante lettura sia con riguardo 2 Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. all'individuazione dello stato dei luoghi, sia in riferimento alle dichiarazioni rese, ferma restando la necessità, relativamente a queste ultime, di procedere preventivamente all'esame della persona che le ha rese (così Sez. 6, n. 36210 del 9/4/2013, P.G. in proc. Mammoliti, Rv. 257095. Conf. Sez. 3, n. 10949 del 22/9/1992, Milo, Rv. 192191). 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte territoriale ha compiutamente illustrato le ragioni del proprio convincimento e, sulla base dei responsabilità dell'imputato. In particolare, i giudici del gravame hanno affermato, con riferimento al primo sversamento, che lo stesso era avvenuto attraverso un tombino situato all'interno di un capannone di fatto in uso alla ditta dell'imputato, tanto che a lui fu poi affidata la custodia dopo il sequestro, che l'autocisterna contenente i liquami era di proprietà della ditta e lo sversamento veniva effettuato da dipendenti della stessa. Riguardo, invece, al secondo sversamento, hanno rilevato che lo stesso veniva effettuato sempre con un mezzo di proprietà della ditta all'interno di un capannone adiacente a quello oggetto di sequestro ma a questo collegato attraverso una porta interna. La Corte territoriale, inoltre, pone in evidenza il fatto che l'imputato era l'unico a trarre vantaggio dall'illecito smaltimento dei liquami, dando atto della natura meramente strumentale della successiva contestazione disciplinare elevata nei confronti di uno solo degli operai, l'altro non essendo inquadrato. 5. Per quanto attiene, poi, alla disposta confisca, di cui tratta il terzo motivo di ricorso, va esclusa la sua natura sanzionatoria e, pertanto, risulta infondato il richiamo alla violazione delle norme EDU effettuato in ricorso. Va infatti ricordato come, in una recente pronuncia, questa Corte abbia già avuto modo di ribadirne la natura di misura di sicurezza patrimoniale (Sez. 3, n. 18515 del 16/1/2015, Ruggeri, Rv. 263772, non massimata sul punto), con la conseguenza che la stessa non resta soggetta al principio di irretroattività della norma penale ma alla disposizione di cui all'art. 200, comma 1 cod. pen., che l'art. 236 cod. pen. richiama, la quale stabilisce che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. 6. Per ciò che concerne, infine il quarto motivo di ricorso, deve richiamarsi, con riferimento all'utilizzabilità del verbale di sequestro, quanto in precedenza evidenziato. 3 dati fattuali acquisiti, ha posto in evidenza le ragioni della riconosciuta Inoltre, merita di essere ricordato che il reato di violazione di sigilli è configurato da qualsiasi comportamento idoneo a frustrare l'assicurazione della cosa mediante i sigilli medesimi pur lasciandoli intatti (Sez. 3, n. 13147 del 2/2/2005, Savarese, Rv. 231218. V. anche Sez. U, n. 5385 del 26/11/2009 (dep.2010), D'Agostino, Rv. 245584). Nella fattispecie, come in precedenza ricordato, il vincolo apposto sul bene, secondo i giudici del merito, era stato aggirato accedendo ad un capannone 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in data 10.11.2015 collegato a quello in sequestro mediante una porta interna.

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