Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48952 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48952 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRABUCCO CARMINE N. IL 11/02/1955
avverso l’ordinanza n. 6116/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 31 gennaio 2012 il Tribunale di

sorveglianza di Milano ha respinto le istanze di rinvio obbligatorio o
facoltativo dell’esecuzione della pena, proposte, ai sensi degli artt. 146 e
147 cod. pen., da Trabucco Carmine, in espiazione della pena dell’ergastolo

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Trabucco
personalmente, il quale insiste per l’accoglimento delle istanze proposte,
adducendo le sue gravi condizioni di salute (affetto da diabete mellito con
subita amputazione dell’arto inferiore destro, da cardiopatia ischemica postinfartuale, ipertensione arteriosa ed altro); e chiede, comunque, di essere
trasferito nella sezione dove sono allocati i detenuti per reati comuni.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti
nel giudizio davanti a questa Corte di cassazione.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è, infatti, puntuale ed esente
da violazioni delle regole della logica e del diritto e, quindi, insindacabile in
questa sede, laddove esclude la ricorrenza delle condizioni per il rinvio
obbligatorio dell’esecuzione della pena e rileva che le patologie sofferte dal
condannato (cardiopatia ischemica e diabete) sono costantemente
controllate dai medici del servizio sanitario operanti all’interno dell’istituto, i
quali si avvalgono anche delle strutture sanitarie esterne, ai sendi dell’art.
11 Ord. Pen.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

1

per i delitti di associazione di tipo mafioso ed omicidio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

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