Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48952 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48952 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cordaro Vincenzo, nato a Palermo il 26/6/1967

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo in data
18/6/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Francesco Salzano, che ha chiesto dichiarare inammissibile
il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/6/2014, la Corte di appello di Palermo confermava la
pronuncia resa dal Tribunale di Agrigento il 13/3/2012, con la quale Vincenzo
Cordaro era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed 8 mila euro
di multa in ordine al delitto di cui all’art. 6, I. 30 dicembre 2008, n. 210; allo
stesso era contestato di aver trasportato rifiuti speciali e pericolosi senza essere

Data Udienza: 10/11/2015

iscritto. all’albo nazionale dei gestori ambientali istituito presso la Camera di
commercio.
2. Propone ricorso per cassazione il Cordaro, a mezzo del proprio difensore,
deducendo due motivi:
– inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 6 contestato in relazione
all’art. 5, comma 1, I. 24 febbraio 1992, n. 225 ed al D.P.C.M. 9 luglio 2010;
vizio motivazionale. La Corte di appello, al pari del primo Giudice, avrebbe
ritenuto applicabile l’art. 6 contestato pur difettandone i presupposti; ed invero,

smaltimento dei rifiuti, mentre il D.P.C.M. 9/7/2010, applicato al caso in esame
con riferimento alla Regione Sicilia, riguarderebbe la diversa ipotesi di
dichiarazione dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti. L’ambito
di applicazione delle due ipotesi, pertanto, sarebbe diverso;
– inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 6 citato in relazione agli
artt. 266, comma 5 e 212, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. Con riferimento ai rifiuti
trasportati dal ricorrente, non vi sarebbe alcuna prova certa in ordine alla natura
pericolosa degli stessi, o di parte di questi; al riguardo, la motivazione della
Corte sarebbe illogica e carente, facendo riferimento a risultanze istruttorie dalle
quali non può desumersi, con certezza, la reale natura dei rifiuti. Da ciò
deriverebbe – giusta il combinato disposto degli artt. 266, comma 5 e 212, cit. che l’attività del Cordaro ben può esser svolta sulla base dell’autorizzazione al
commercio ambulante di rottami ferrosi, in suo possesso, non occorrendo
l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo, occorre rilevare che la speciale disciplina
sanzionatoria di cui all’art. 6, d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (convertito, con
modificazioni, nella I. 30 dicembre 2008, n. 210), introdotta per i territori in cui
vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai
sensi della I. 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione anche nella Regione
Sicilia a seguito dell’emanazione del d.P.C.M. 9 luglio 2010; ne consegue – come
correttamente affermato dalla Corte di appello – che l’attività di trasporto di
rifiuti in assenza di autorizzazioni, iscrizioni e/o comunicazioni, se svolta in
questa Regione nel periodo di riferimento, integra il delitto previsto dall’art. 6
cit., e non il reato contravvenzionale di cui all’art. 256, comma 1, d. Igs. n. 152
del 2006 (Sez. 3, n. 1406 del 15/12/2011, Bevilacqua, Rv. 251647).

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questo riguarderebbe i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello

Al riguardo, peraltro, non può accedersi alla tesi difensiva in forza della
quale il citato decreto presidenziale avrebbe ad oggetto non già lo smaltimento
dei rifiuti, ma soltanto la loro gestione.
Ed invero, la sentenza gravata ha ben rilevato che l’espressione “gestione
dei rifiuti”, ivi contenuta, ha un significato più ampio rispetto a quella di
“smaltimento”, comprendendo tutte le attività comunque connesse ai rifiuti, tra
le quali vi è, per l’appunto, lo “smaltimento” degli stessi (per tutte, Sez. 3, n.
11029 del 5/2/2015, D’Andrea, Rv. 263754). Quel che, peraltro, risulta

del ricorrente – dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9/7/2010 (Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza
determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione
siciliana), nella premessa della quale si richiama espressamente “il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato,
fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo

smaltimento

dei

rifiuti urbani nel territorio della regione siciliana e nominato il Presidente della
regione siciliana Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei
Ministri”.
4. Anche il secondo motivo di doglianza risulta manifestamente infondato;
ed invero, la contestazione mossa dal ricorrente in ordine alla natura non
pericolosa di taluni dei rifiuti trasportati è formulata in termini generici, apodittici
e tali da implicare una valutazione fattuale non consentita in questa sede.
Al riguardo, occorre ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi
della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia
l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra
le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
Coerenza strutturale che si riscontra nella sentenza impugnata. La Corte di
appello, infatti, con motivazione congrua e priva di alcuna illogicità, ha ribadito il
giudizio del Tribunale – cui si lega in un continuum motivazionale, attesa la cd.
doppia conforme – in forza del quale è risultata provata la natura speciale e
speciale/pericolosa di taluni dei rifiuti trasportati dal Cordaro, analiticamente
riportati nella prima sentenza; rifiuti che rientrano nell’allegato D del d. Igs. n.
152 del 2006, come accertato dal responsabile A.r.p.a. Sicilia di Agrigento.
Orbene, a fronte di questa motivata conclusione, confortata anche dalle
fotografie in atti, il ricorrente si limita ad affermazioni del tutto generiche,
assumendo che «non era possibile ritenere che alcuni dei rifiuti ferrosi in
argomento siano qualificabili come pericolosi in difetto di un apposito

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confermato – nei termini di un’interpretazione autentica che contraddice la tesi

accertamento che nel caso che ci occupa non è stato svolto»; ancora, che «non
si può ritenete che sia un accertamento idoneo allo scopo quello svolto da
operatori di P.G. che non hanno alcuna competenza in materia», come quello
svolto dal responsabile A.r.p.a. che «non ha neppure visionato i rifiuti in
questione ma si è limitato a dare un ausilio telefonico agli operatori di P.G.».
Una censura, quindi, con la quale si sollecita a questa Corte
un’inammissibile, nuova valutazione delle medesime emergenze istruttorie già
esaminate dai Giudici di merito.

nella parte relativa alla necessità dell’iscrizione nell’albo nazionale dei gestori
ambientali; questione che – come correttamente afferma la Corte, in uno con il
primo Giudice – non ha ragion d’essere a fronte di rifiuti pericolosi, di certo non
commercializzabili in forza dell’autorizzazione di cui il Cordaro è in possesso. Ed
invero, ed anche a prescindere dalla richiamata applicabilità al caso di specie
della sola I. n. 210 del 2008, questa Corte ha più volte affermato – come ricorda
lo stesso ricorrente – che l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi
prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante, non integra il reato di gestione
non autorizzata dei rifiuti, ma solo a condizione, da un lato, che il soggetto sia in
Possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma
ambulante e, dall’altro, che si tratti di rifiuti che formavano oggetto del suo
commercio (Sez. 3, n. 20249 del 7/4/2009, Pizzimenti, Rv. 243627; conf. Sez. 3,
n. 39774 del 2/5/2013, Calvaruso e altro, Rv. 257590); presupposto necessario,
pertanto, è che i rifiuti in oggetto non siano pericolosi, a differenza di quanto
accertato nel caso di specie con motivazione immune da censure anche sotto
questo profilo.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00.

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5. Da quanto precede, infine, deriva la palese infondatezza del ricorso anche

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015

Il Consigliere estensore

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