Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48951 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48951 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Boschi Michele, nato a Sarzana (Sp) il 26/10/1974
Nipitella Davide, nato a Bordighera (Im) il 31/8/1973

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data
26/3/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/3/2013, la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della pronuncia emessa dal Giudice per le indagini preliminari in sede il
10/2/2011, riteneva – quanto a Michele Boschi – la continuazione tra i reati
ascrittigli e quelli di cui alla sentenza Tribunale di Milano 27/10/2005 (irr.
13/12/2005), così irrogando la pena complessiva di 10 anni e 4 mesi di
reclusione, e – quanto a Davide Nipitella – rideterminava la pena in 6 anni di

Data Udienza: 10/11/2015

reclusione e 40.000 euro di multa; agli stessi – imputati in un processo che
riguardava trenta persone, tutte attinte da contestazioni analoghe – era ascritta
la violazione del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riguardo ai reati di cui agli
artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 74, quanto al Boschi, e degli artt. 81 cpv. cod. pen.,
73, quanto al Nipitella.
2. Propongono separati ricorsi per cassazione i due soggetti, deducendo i
seguenti motivi:
Boschi

appello, al pari del G.u.p. di Milano, avrebbe individuato il delitto
associativo pur difettandone i presupposti, oggettivi e soggettivi, quali la
mancanza di stabilità nei rapporti tra i supposti partecipi al sodalizio e la
altrettanto mancanza di dotazioni organizzative (base logistica, corrieri,
canali di importazione, mezzi) e patrimoniali di sorta. In particolare, la
sentenza avrebbe cercato di dedurre la prova del sodalizio criminale da
quella concernente i reati fine; avrebbe esasperato la rilevanza dei
rapporti tra Franco Boschi, la moglie Giovanna Forcieri ed i figli Michele e
Stefano Boschi, non andando però oltre il vincolo familiare, come tale
insufficiente a comprovare quello associativo; avrebbe desunto la
responsabilità di Michele Boschi dal delitto in questione in forza di
argomenti riferibili (e riferiti) soltanto al padre; avrebbe
contraddittoriamente affermato l’esistenza di un’associazione, per poi
evidenziare elementi a questa contrari (come la necessità, per il
cosiddetto gruppo Boschi, di ottenere finanziamenti da altra struttura,
questa sì organizzata, quale quella facente capo al coimputato Mario
Adduci);
Nipitella
Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La
Corte di appello avrebbe confermato la condanna del ricorrente senza
valutare plurimi elementi di segno contrario risultanti dagli atti. Il
ricorrente, inoltre, non avrebbe più commesso reati dal 2004, così
risultando incensurato e privo di alcuna spiccata inclinazione a
delinquere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso del Boschi è infondato; al riguardo, peraltro, lo stesso reitera le
medesime censure già sollevate in sede di appello quanto alla configurabilità del

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Erronea applicazione dell’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di

delitto di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, nulla contestando in ordine alla
sussistenza dei reati fine, quali i singoli episodi ascritti ex art. 73, stesso decreto.
Orbene, osserva innanzitutto la Corte che, secondo costante e condiviso
orientamento di legittimità, per la configurabilità dell’associazione dedita al
narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata
organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente
l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di
mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da realizzare un

dei singoli associati (tra le altre, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv.
258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Piacentini, Rv. 255491; Sez. 1, n.
30463 del 7/7/2011, Calì, Rv. 251011); con riferimento ai quali, poi, la
configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile
adesione ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 74 in esame,
ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre
due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società
criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133
del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/2/2012, Abboubi,
Rv. 252232). Principi – questi che precedono – da affermare anche in presenza
di vincoli associativi intrecciati a legami familiari, come nel caso di specie; ed
invero, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di associazione per
delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la
sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed
alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del
sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più
imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al
contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo
rendono ancora più pericoloso (tra le altre, Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014,
lussi, Rv. 261426; Sez. 1, n. 35992 del 14/6/2011, De Witt, Rv. 250773; Sez. 5,
n. 6782 del 16/1/2015, Amante, Rv. 262733, a mente della quale integra gli
estremi costitutivi dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo
familiare, di un’attività di spaccio presso l’abitazione dotata di una stabile
“clientela”, di una rudimentale organizzazione fondata sull’interscambio dei ruoli
esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello
stupefacente nelle pertinenze dell’abitazione nonché di stabili canali di
rifornimento).
4. Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che il Collegio di merito abbia fatto
buon governo dei principi così richiamati, rPdigendo – sulla medesima doglianza

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supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo

qui riproposta – una motivazione adeguata, fondata su precise risultanze
istruttorie ed immune da ogni censura. In particolare, la sentenza – richiamando
anche la prima decisione, alla quale si lega in un continuum motivazionale,
attesa la cd. doppia conforme – ha evidenziato che 1) i reati di importazione di
cocaina dall’estero sono stati commessi avvalendosi del contributo della famiglia
tutta Boschi, nonché da soggetti ad essa esterni (Dario Billitteri, Amancio
Malgarejo ed altri), «ciascuno dei quali ha sempre rivestito un ruolo specifico,
funzionale all’attuazione del programma delittuoso, nell’ambito del quale sono

compreso il ricorrente, hanno agito in modo sinergico, sotto la direzione del capo
Franco Boschi, come desunto dal tenore delle numerosissime intercettazioni
telefoniche tra questi, i finanziatori ed i sodali stessi; 3) il vincolo criminale è
stato caratterizzato da sicura stabilità, evidenziata dalla altrettanto solido
rapporto con i fornitori ed i finanziatori, qualora questi ultimi chiamati ad
intervenire economicamente (come i coimputati Adduci e Panaia, pur
appartenenti a diverso sodalizio); 4) la medesima stabilità è stata desunta anche
«dall’ampia conoscenza e dagli intensi e consolidati legami dimostrati da parte di
Franco Boschi con i narcotrafficanti sudamericani, sia per l’intensità dei rapporti
che per la capacità degli stessi di assicurare approvvigionamenti di quantitativi
indubbiamente elevati di sostanza illecita»; 5) i finanziamenti – provenienti in
prevalenza dal gruppo Adduci – sono stati sempre tali da consentire alla
compagine criminale Boschi di disporre del danaro occorrente per gli acquisti, in
modo tempestivo, «profilo che conferma l’ottimo funzionamento dell’assetto
organizzativo di tipo imprenditoriale capeggiato da Boschi Franco». A corollario di
quanto precede, la sentenza di appello ha quindi richiamato, a titolo
esemplificativo, la vicenda di cui al capo 15) (ascritto anche al ricorrente),
concernente l’importazione dal Perù di circa 20 chili di cocaina; orbene, la Corte
di merito – ancora con motivazione congrua e priva di censure logiche – ha
ravvisato in questa operazione i tipici tratti della struttura organizzata, con
precisa ripartizione di compiti e strutture operative (Franco Boschi che tiene i
contatti con i fornitori; il figlio Michele che si reca in Sudamerica; tale Boris che
viaggia con documenti falsi ottenuti proprio tramite il ricorrente; i coimputati
Billitteri e Nicola Tuoni che creano una ditta fittizia – Italart – per giustificare
l’arrivo dei colli contenenti la droga; il coimputato Roberto Rusconi che crea un
indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni), sì da confermare
ulteriormente l’ipotesi accusatoria.
5. Orbene, a fronte di una motivazione così completa e sostenuta da solido
apparato argomentativo, le doglianze mosse con il presente ricorso risultano
generiche e ripetitive di quelle già sottoposte alla Corte di appello; con riguardo

stati accertati ed addebitati a ciascun partecipe specifici episodi»; 2) i sodali,

alle quali, peraltro, il gravame disattende del tutto le risposte già fornite dal
Collegio di merito, tamquam non essent, limitandosi alla censura di quel che la
sentenza non avrebbe scritto in ordine all’art. 74, rispetto alla critica di quanto,
invece, la pronuncia in effetti contiene. In particolare, il ricorso 1) contesta che il
vincolo associativo sarebbe stato imperniato sul solo rapporto familiare tra i
Boschi, obliterando non solo che questo, di per sé, non escluderebbe la
sussistenza del reato (come sopra richiamato), ma anche che la sentenza dà atto
di numerosi altri soggetti che del medesimo consorzio facevano stabilmente

disattendendo però le considerazioni sopra espresse quanto a ripartizione di
ruoli, contatti, collegamenti e finanziamenti; 3) con riguardo a questi ultimi,
valorizza eccessivamente l’assunto – riportato dalla Corte – secondo cui molti dei
danari provenivano dal gruppo Adduci, come se ciò impedisse la formazione di
un autonomo sodalizio criminale, ma non considera che il dato economico è
sottolineato in sentenza per confermare la continuità delle risorse patrimoniali e
la continuità degli approvvigionamenti di cocaina; 4) ribadisce che la sentenza ha
evidenziato che solo Franco Boschi aveva tenuto stabili contatti con
narcotrafficanti sudamericani, non anche Michele, senza però valutare che la
stessa Corte riconosce proprio nel padre di questi il capo del sodalizio, sì che i
citati, stabili legami incidono sulla sussistenza stessa della compagine come
contestata ex art. 74.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
5. Del tutto infondato, poi, risulta quello proposto da Nipitella, oltremodo
vago e generico.
Ed invero, la doglianza si esaurisce nell’affermare che «il procedimento
argomentativo seguito dalla Corte di Appello è palesemente illogico e trascura
completamente elementi di pacifica rilevanza, acquisiti agli atti, fondandosi quasi
esclusivamente sulle teorie accusatorie del Sandonati e sulle interpretazioni delle
captazioni telefoniche del Pasqualetto che •non integrano un quadro probatorio
sufficientemente delineato e solido». Una censura, quindi, non solo del tutto
priva di specificità, ma che non considera affatto la motivazione stesa dalla Corte
di merito, che risulta invece ampiamente congrua, fondata su precise emergenze
istruttorie ed immune da ogni vizio; in particolare, la sentenza 1) ha richiamato
le due intercettazioni telefoniche dell’ottobre 2004 fondanti l’accusa, «dal
contenuto inequivocabile», e ne ha adeguatamente riportato l’oggetto; 2) ha
richiamato il sequestro dello stupefacente, tale da confermare ulteriormente il
tenore delle conversazioni; 3) ha individuato le intercettazioni relative a Mario
Sandonati, uno degli destinatari del pacco di droga (arrestato in flagranza), e, in
particolare, quella avuta proprio con il ricorrente in ordine all’arrivo della

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parte; 2) contesta l’assenza di qualsivoglia struttura organizzativa,

sostanza. Sì da concludere che le dichiarazioni del Sandonati medesimo non
hanno assunto rilievo solo in sé, ma anche alla luce dell’intero compendio
investigativo raccolto e riportato in sentenza.
Il ricorso del Nipitella, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla
luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato
che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Nipitella e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di Boschi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015

Il Presidente

norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché

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