Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48950 del 14/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48950 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FATIGA DOMENICO N. IL 14/12/1947
avverso l’ordinanza n. 1116/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 10 marzo 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Milano ha revocato la detenzione domiciliare concessa a Fatiga Domenico,
in espiazione della pena residua di mesi cinque e giorni sette di reclusione e
mesi quattro di arresto, giusta provvedimento di cumulo della Procura della
Repubblica di Milano in data 18 maggio 2010, poiché il Fatiga era stato
sorpreso, in orario non consentito, alle ore 12,30, fuori della propria

tre chilometri dall’ospedale Salvini, dove, secondo la giustificazione data,
era diretto per effettuare una seduta di fisioterapia, in alcun modo
documentata, donde anche la sua denuncia per evasione.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Fatiga
personalmente deducendo il vizio di manifesta illogicità della motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse, essendo terminata l’esecuzione in carcere della pena in
data 15 giugno 2012, come da acquisita certificazione del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo l’interessato manifestato,
con specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare
l’impugnazione (c.f.r., in senso conforme, seppure con riguardo al caso di
ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle
more revocata o divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.
il 1°/03/2011, Testini).

2.

La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti

accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa
Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del
ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla
dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né
alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996,
dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997,
dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del
06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del
17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

abitazione, presso un parcheggio antistante un supermercato distante oltre

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA