Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48949 del 14/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48949 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PESCE GIANLUCA N. IL 11/01/1987
avverso l’ordinanza n. 15/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ANDRIA, del
16/01/2012 ai1,4;
12Ma.
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;
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Data Udienza: 14/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20 gennaio 2012 il Tribunale di Trani, sezione
distaccata di Andria, giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di
Pesce Gianluca di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti
oggetto di tre sentenze di condanna, tutte emesse dal Tribunale di Trani e
relative a violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Pesce tramite
il difensore, il quale deduce i vizi di violazione di legge e difetto di
motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la genericità della censura proposta che
si limita a richiamare la giurisprudenza di legittimità in subiecta materia,
senza criticare specificamente l’assunto dell’ordinanza impugnata, secondo
la quale la lettura delle sentenze pertinenti ai fatti in esame non rivelerebbe
elementi di collegamento tra le varie violazioni e la loro riferibilità ad
un’unica preventiva deliberazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.
con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.