Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48948 del 14/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48948 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IAFELICE RENATO N. IL 20/09/1966
avverso l’ordinanza n. 4939/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 17/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 14/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza deliberata il 17 novembre 2011 il Tribunale di
sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza di rinvio dell’esecuzione della
pena e dichiarato inammissibili le domande di affidamento in prova al
servizio sociale e di detenzione domiciliare, avanzate da Iafelice Renato,
detenuto in espiazione di condanna alla pena di anni 6, mesi 5 e giorni 10
armi, ricettazione e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, commessi il 5
ottobre 2009.
2. Avverso la predetta ordinanza ha dichiarato di proporre ricorso per
cassazione il Iafelice, riservando la presentazione dei motivi al suo
difensore, che non vi ha provveduto.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett.
c), dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.
di reclusione per i delitti di concorso in rapina, violazione della legge sulle