Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48947 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48947 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AVIGNANO LEONARDO N. IL 07/04/1974
avverso l’ordinanza n. 3139/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 16 maggio 2012 e depositata il successivo
18 maggio il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura
dell’affidamento in prova al servizio sociale cui era stato ammesso Avignano
Leonardo, con decorrenza dal 18 aprile 2012.
2. Avverso la predetta ordinanza, in data 21 maggio 2012 ha dichiarato

dei motivi al suo difensore di fiducia, che non vi ha provveduto.
Successivamente, il 20 febbraio 2013, l’Avignano ha inoltrato a questa
Corte istanza di revisione della decisione impugnata, cui ha allegato
documentazione e un memoriale da lui scritto in carcere, a migliore
illustrazione dei fatti.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e
585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché i motivi sono stati proposti
tardivamente, ben oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del
provvedimento impugnato, che risale al 16-18 maggio 2012, mentre la
memoria a sostegno dell’impugnazione risulta presentata il 20 febbraio
2013.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro cinquecento.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

di proporre ricorso per cassazione l’Avignano riservando la presentazione

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