Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48946 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48946 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALTESE SALVATORE N. IL 15/05/1989
avverso l’ordinanza n. 967/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 26 aprile 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Palermo ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e
dichiarato inammissibili le domande di semilibertà e detenzione domiciliare,
avanzate da Maltese Salvatore, detenuto in espiazione di condanna per il

2. Avverso la predetta ordinanza ha dichiarato di proporre ricorso per
cassazione il Maltese, riservando la presentazione dei motivi al suo
difensore di fiducia, che non vi ha provveduto.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett.
c), dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 maggio 2013.

delitto di rapina aggravata.

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