Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48941 del 27/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48941 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPIRITO ANDREA N. IL 23/09/1985
avverso la sentenza n. 3258/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 27/03/2013
n.120 ricorrente SPIRITO Andrea
Motivi della decisione
Il ricorso, come in epigrafe proposto personalmente
dall’imputato –
ritenuto responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio di
merito, del delitto di cui agli artt. 99, comma 4 0 , 624, 625 n. 7 cod. pen.
di giustizia – è inammissibile.
Esso enuncia censure non consentite nel giudizio di legittimità, in punto
all’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio: profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito, che ha fornito congrua ed adeguata motivazione, immune da
censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare la
Corte d’appello di Milano ha ribadito la ricorrenza della contestata aggravante
dell’ esposizione della cosa mobile alla pubblica fede, non constando che il
derubato fosse in condizione di esercitare una custodia continuativa e diretta sul
proprio ciclomotore, lasciato in sosta all’interno di un box pertinenziale alla casa
di abitazione, che tuttavia si affacciava su di un cortile in diretta comunicazione
con la pubblica via e quindi in luogo di facile accessibilità per chiunque,
mancando peraltro elementi fattuali a dimostrazione che il box fosse chiuso
tant’è vero che non emergevano elementi a comprova di atti di effrazione.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di euro 1.000,00
i deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.
commesso in Cinisello Balsamo il 19 luglio 2005 e condannato alla pena ritenuta