Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48940 del 27/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48940 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRID JAMEL N. IL 10/03/1974
avverso la sentenza n. 4279/2008 TRIBUNALE di GENOVA, del
11/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 27/03/2013

n.116 ricorrente GRID JAMEL

Motivi della decisione
L’imputato

ricorre personalmente per la cassazione della sentenza di cui

in epigrafe, emessa dal Tribunale di Genova, ex art. 444 cod. proc. pen. nei di
lui confronti quale responsabile del delitto di cui agli artt. 99, comma 4 0 , 624,
625 n. 4 cod. pen., commesso in Genova il 19 ottobre 2005, lamentando vizi di
violazione di legge e difetto della motivazione in relazione alla mancata

generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale, ( cfr.ex mu/tis: Sez. VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che, nel
caso di specie,neppure viene prospettato
Deve altresì rilevarsi che neppure è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione
dell’articolo 129 cod.proc.pen. senza precisare per quali specifiche ragioni detta
disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio, a fronte
peraltro, nel caso di specie, della motivata insussistenza dei presupposti
legittimanti l’applicazione della succitata disposizione normativa.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
dello stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa delle
ammende
GeePtleciso in Roma,lì 27 marzo 2013.

applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. ed alla concessione delle attenuanti

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