Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48940 del 01/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48940 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARZA’ CARLO N. IL 15/10/1966 parte offesa nel procedimento
c/
CHIAPPINI CARLO N. IL 01/02/1950
CHIAPPINI LAURA N. IL 22/10/1986
FRATESCHI SILVIO N. IL 29/03/1960
CERRETTI ANDREA
avverso il decreto n. 4460/2014 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
12/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
lette/site le conclusioni del PG Dott. 4-1-8 2 eOL ( C g3-7- eo
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 01/12/2015

RITENUTO IN F.ATTO

1. Con decreto del 12/1/2015 il GIP del Tribunale

dr La Spezia accoglieva la

richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in relazione a procedimento per il
reato di cui all’art. 372 cod. pen. a carico di Chiappini Carlo, Chiappini Laura,
Frateschi Silvio e Cerretti Andrea.
Il Giudice in particolare reputava inammissibile l’opposizione proposta

l’escussione della persona offesa, già sentita nel procedimento civile, e di una
teste, non presente ai fatti, avrebbero dovuto considerarsi non pertinenti e non
rilevanti.

2. Presentava ricorso il difensore dell’opponente Arzà Carlo, richiamando il
contenuto dell’originaria denuncia, fl contenuto dell’opposizione presentata e
deducendo:
inosservanza o erronea applicazione delra legge penale, violazione del
principio del contraddittorio;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e
inammissibilità del decreto di archiviazione;
inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.
6 par. 1 e 2 Convenzione europea dei Diritti dell’uomo e all’art. 111 Cost.;
omessa o carente motivazione del decreto émesso.

3.

Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta conciudeva per

l’inammissibilità del ricorso, in quanto proveniente da soggetto non legittimato,
non potendosi il privato considerare persona offesa del reato di cui all’art. 372
cod. pen.

4. Il ricorrente depositava memoria con la quale ulteriormente illustrava i
motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto proveniente da soggetto non legittimato
agli effetti dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Ed invero, in tanto può essere dedotta nell’ambito del procedimento di
archiviazione l’inosservanza del contraddittorio in ordine alla fissazione

2

nell’interesse di Arzà Carlo, osservando che gli elementi di prova offerti, cioè

dell’udienza in camera di consiglio a seguito di opposizione, in quanto
l’opponente rivesta la qualità di persona offesa.
Senonché, è pacifico che, rispetto al delitto di falsa testimonianza di cui
all’art. 372 cod. pen., oggetto del procedimento conclusosi con raccoglimento
della richiesta di archiviazione, può dirsi persona offesa esclusivamente lo Stato
e non anche il privato denunciante (Cass. Sez. 6, n. 9085 del 22/11/2012, De
Sabato, rv. 254581; Cass. Sez. 6, n. 15200 del 5/4/2011, De Angelis, rv.
250038).

all’opposizione e in secondo luogo a dolersi del mancato rispetto dl
contraddittorio, non potendo dunque presentare ricorso per far valere tale
asserito vizio.
Di qui l’inammissibilità del ricorso con con s eguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, della
somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese e della somma di euro 1.000,00 in favore.della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1/12/2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ne discende che quest’ultimo non è legittimato in primo luogo

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