Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48939 del 27/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48939 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CLEMENTE PASQUALE N. IL 10/01/1960
avverso la sentenza n. 1110/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 27/03/2013
n.89 ricorrente CLEMENTE Pasquale
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
– giudicato
responsabile, con doppia statuizione conforme in entrambi i gradi di giudizio, del
complessivi gr. 7,219 di sostanza stupefacente tipo cocaina, con principio attivo
pari al 54%, da cui potevano estrarsi n. 43 dosi medie singole droganti:fatto
commesso in Scauri di Minturno il 4 marzo 2005 e condannato alla pena
ritenuta di giustizia,concessa la speciale attenuante di cui all’art. 73, comma V°
del citato d.P.R. – ha interposto ricorso per cassazione,per tramite del
difensore, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché
proposto per vizi motivazionali manifestamente infondati, in punto al denegato
riconoscimento della scrinninante della destinazione al’esclusivo uso personale
dello stupefacente detenuto.
La Corte d’appello di Roma ha invero adeguatamente ed esaustivamente
argomentato sul punto,ineccepibilmente richiamando elementi indiziari gravi ed
univoci a dimostrazione della destinazione allo spaccio quali: la suddivisione in
tre confezioni della cocaina rinvenuta indosso all’imputato ed in due, di quella
occultata nella scarpiera e sequestrata, in esito a perquisizione domiciliare, in
uno con un bilancino di precisione,con una scheda telefonica e con alcune
bustine di plastica identiche, per forma e colore, a quelle che avvolgevano le
confezioni che il prevenuto portava con sé. Inoltre ha rimarcato la Corte
distrettuale l’ostativo elemento costituito dal rilevante dato ponderale ”
obiettivamente non riconducibile nell’ambito della media provvista di sostanza
stupefacente da parte di un comune tossicodipendente. ”
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM
i
delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, di detenzione a fini di spaccio di
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.