Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48938 del 27/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48938 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIOUANI MOHAMED N. IL 01/10/1958
avverso la sentenza n. 2183/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 27/03/2013
n.88 ricorrente DIOUANI MOHAMED
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
– giudicato
responsabile, con doppia statuizione conforme in entrambi i gradi del giudizio di
merito, del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, di detenzione a fini di
droganti ), commesso in Roma il 26 giugno 2007 – ha interposto personalmente
ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché
proposto per vizi motivazionali manifestamente infondati,in punto al diniego
della speciale attenuante del fatto” lieve “.
La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha invero
adeguatamente ed esaustivamente motivato in ordine a siffatto diniego
sull’ineccepibile rilievo dell’insussistenza del requisito della” minima offensività”
della condotta, come desumibile dal quantitativo rilevante di stupefacente
detenuto, ” enormemente superiore al fabbisogno personale anche a livello di
approvvigionamento “, peraltro trasportato dall’imputato nella sua totalità, sulla
propria persona il giorno successivo al concluso acquisto, verosimilmente per
farne commercio.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.
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