Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48936 del 27/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48936 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ULIANO MASSIMO N. IL 04/03/1972
avverso la sentenza n. 7504/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 27/03/2013

n.86 ricorrente ULIANO Massimo

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato – giudicato responsabile,
con doppia statuizione conforme, del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73,

prescritta autorizzazione, piante di

cannabis indica

sostanza stupefacente tipo marijuana

ed illecitamente detenuto

dalle stesse estratta, in ragione di

gr.2750;fatto accertato in S.Maria La Carità il 25 settembre 2009 e condannato
alla pena di anni DUE, mesi SEI di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, previo
riconoscimento della speciale attenuante prevista dall’art. 73,comma V° del
citato d.P.R. – ha interposto ricorso per cassazione per tramite del difensore,
chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto per vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e
per vizi motivazionali, manifestamente infondati.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, osserva il Collegio che la Corte
d’appello di Napoli ha fatto corretta e legittima applicazione delle disposizioni
normative di riferimento, interpretate in conformità ad orientamento consolidato
e prevalente della giurisprudenza di legittimità ( condiviso da questo Collegio
),dandone poi atto con adeguata ed esaustiva motivazione.
La Corte distrettuale ha infatti inteso ribadire , ad esclusione dell’invocata
scriminante della destinazione della droga ad uso personale, il principio di
diritto enunciato, in subiecta materia,

dalla giurisprudenza di legittimità (

cfr.Sez. 6 n.49528 / 2009;S.U. n. 28605/2008 ) secondo il quale: ” costituisce
condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di
piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia
realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale. (Fattispecie relativa
alla coltivazione di venticinque piante di “cannabis”).
Quanto al diniego delle attenuanti generiche hanno altresì ineccepibilmente
ribadito i Giudici d’appello, la negativa personalità dell’imputato, desumibile non
solo dal cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, ma anche dal
possesso di un non modesto numero di semi che, ove piantati, avrebbero
consentito la produzione di un elevato quantitativo della stessa sostanza
stupefacente; donde la dimostrazione della rilevante propensione a delinquere.
Per le medesime ragioni neppure poteva logicamente accedersi a qualsivoglia

i

commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990 per aver coltivato, in assenza della

riduzione del trattamento sanzionatorio,peraltro già benevolmente quantificato in
misura sproporzionata per difetto rispetto alla obiettiva gravità del fatto.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.

stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

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