Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48936 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48936 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
POMPEI GIAN LUIGI N. IL 25/09/1976
avverso la sentenza n. 873/2014 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,
del 12/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO MOGINI;
lette/~te le conclusioni del PG ~t.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

ricorre avverso la sentenza con la quale in data 12 gennaio 2015 il Tribunale di Ascoli Piceno
in composizione monocratica ha, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicato su richiesta delle
parti a Pompei Gian Luigi la pena di mesi quattro di reclusione e Euro 600,00 di multa per i
reati di cui all’art. 385 c.p. e all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, ritenuti avvinti dal
vincolo della continuazione.

2. Il p.m. ricorrente lamenta violazione di legge penale con riferimento agli artt.
81 capoverso e 385 c.p. per avere la sentenza impugnata ratificato l’accordo delle parti su
una pena illegale, in quanto comportante la determinazione del concreto trattamento
sanzionatorio per il reato più grave fra quelli posti in continuazione in misura inferiore al
minimo di quella prevista per il reato satellite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato. In tema di reato continuato, la violazione più grave va
individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in
rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio
di comparazione fra di esse (SU, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347). Inoltre, in tema di
concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia
riconosciuto il vincolo della continuazione, l’individuazione del concreto trattamento
sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l’irrogazione di
una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (SU, n. 25939 del

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona

28/02/2013, Rv. 255348). Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, poiché è stata
applicata al reato ritenuto più grave (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) la pena di quattro

reclusione e 1.200 Euro di multa) inferiore al minimo edittale previsto per il “reato satellite”
di evasione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 19 novembre 2015.

mesi di reclusione e 600 Euro di multa, calcolata a partire da una pena base (mesi sei di

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