Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48934 del 27/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48934 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUNGI GIOVANNI N. IL 25/10/1979
avverso la sentenza n. 2386/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 27/03/2013

n.84 ricorrente RUNGI Giovanni

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato – giudicato responsabile,
con doppia statuizione conforme, del delitto di cui agli artt.110,81 cpv. cod.
pen., 73, commi

10 d.P.R. n. 309/1990,di cessione reiterata a numerosi

tipo eroina;fatti commessi in Benevento dall’ottobre 2001 fino a gennaio 2002 ha interposto ricorso per cassazione, per tramite del difensore, chiedendone
l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto per vizi di violazione della legge penale sostanziale e processuale e
per vizi motivazionali, manifestamente infondati oltrechè per motivi non
consentiti in sede di legittimità.
Diversamente da quanto sostenuto dal difensore, osserva il Collegio che la Corte
d’appello di Napoli – onde confermare l’affermazione di penale responsabilità
del prevenuto – ha fatto corretta e legittima applicazione delle disposizioni
normative di riferimento ( di cui ha dato atto con adeguata ed esaustiva
motivazione ) in particolare rimarcandone la correità nell’attività di spaccio
materialmente commessa dai fratelli Cioffi,nel ruolo di accompagnatore di
costoro a Napoli ai fini dell’approvvigionamento dello stupefacente,come
comprovato dal contenuto delle conversazioni intercettate riportato in
motivazione nonché dall’esito dei servizi di P.G. di osservazione e controllo.
Giova altresì annotare che non è consentito, mediante la prospettazione
meramente apparente dei dedotti vizi, indurre questa Corte ad una “lettura
alternativa ” del contenuto sia delle deposizioni testimoniali a discarico, acquisite
in esito all’istruttoria sia delle conversazioni telefoniche intercettate, la cui
interpretazione ed il cui apprezzamento critico costituiscono questione di fatto,
rimessi all’ esclusiva valutazione del giudice di merito,restando come tali sottratti
al sindacato di legittimità, ove, come nel caso di specie, risultino motivati in
conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza ( cfr. ex multis:
Sez. 6 n.35680/2005; Sez. 6 n.15396/2007; Sez. 6 n.17619/2008).
Quanto al diniego della speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V°
d.P.R. n. 309/1990, hanno altresì escluso i Giudici d’appello, in termini congrui
ed appropriati, la ricorrenza, nel caso di specie, della lieve entità del fatto,
ritenuta incompatibile con ” la qualità della sostanza stupefacente trattata e
soprattutto con la sistematica attività organizzata di approvvigionamento e
spaccio della stesa anche presso la sede del SERT di Benevento ”

attesa anche

acquirenti,in concorso con Cioffi Paolo e Cioffi Fabio, di sostanza stupefacente

la

disponibilità dell’imputato a contribuire con la suddetta condotta

realizzazione della stessa, anche partecipando ”

alla

alla raccolta del denaro

necessario per gli acquisti “.
Deve inoltre escludersi qualsivoglia logica incompatibilità tra il riconoscimento
dell’attenuante comune di cui all’art. 114 cod. pen. ed il diniego di quella
speciale del ” fatto lieve “, come condivisibilmente argomentato dalla Corte
distrettuale, trovando titolo, tali circostanze attenuanti in differenti presupposti
di fatto:la prima, nell’entità del contributo causale apportato dal concorrente nel

oggettiva del fatto in considerazione ai mezzi, alle modalità, alla qualità e
quantità della sostanza stupefacente trattata, ecc.
Nè infine in alcun modo appare censurabile la statuizione della sentenza
impugnata, di rigetto del motivo d’appello dedotto in riferimento al disposto
dell’art. 448, commi 1 e 3 cod. proc. pen., in punto al diniego di applicazione
dell’art. 444 dello stesso codice, avendo i Giudici di seconda istanza
legittimamente condiviso,in coerenza con l’ iter argomentativo della decisione, il
diniego manifestato dal P.M. al riconoscimento della speciale attenuante del ”
fatto lieve” nonché alla entità della pena, come prospettata dal difensore dinanzi
al Giudice di prime cure.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 , a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Ronna,lì 27 marzo 2013.

reato ai fini della consumazione dello stesso; l’altra, invece, nella rilevanza

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