Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48933 del 27/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48933 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEVO CLAUDIO N. IL 17/02/1979
avverso la sentenza n. 13709/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 27/03/2013

n.83 ricorrente MEVO Claudio

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, in entrambi i gradi del giudizio di merito, del delitto di cui agli artt.
110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990, di detenzione a fini di spaccio di
quantitativi di sostanze stupefacenti tipo hashish e marijuana e di cessione di

2009 e condannato, in grado d’appello,in parziale riforma della sentenza di primo
grado,alla pena di anni DUE di reclusione ed euro 10.000,00, con le già concesse
attenuanti generiche e previo riconoscimento della speciale attenuante prevista
dall’art. 73, comma V° del citato d.P.R. – ha interposto ricorso per cassazione,
per tramite del difensore, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto per vizi di violazione di legge e di contraddittorietà ed illogicità della
motivazione, manifestamente infondati.
La Corte d’appello di Napoli, riconoscendo all’imputato la speciale attenuante del
“fatto lieve”, ha poi proceduto, senza violare in alcun modo il divieto di
reformatio in pejus e tenuto conto delle attenuanti generiche già concesse
all’imputato in primo grado, ad una consistente riduzione della pena finale,
passata da anni DUE,mesi OTTO di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ad
anni DUE di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, ovviamente limitando, del
tutto legittimamente, la sospensione condizionale della pena, alla sola pena di
genere detentivo. In conformità all’insegnamento di questa Corte, che il Collegio
intende condividere, ( Sez. 3 n.25606 del 2010 rv. 247739; Sez. 5 n.13252 del
2006; Sez. 1 n.42132 del 2012 rv. 253612 ) contrariamente alle obiezioni del
difensore, perchè sussista violazione del divieto di reformatio in pejus , deve
aversi riguardo alla sola misura della pena finale come rideterminata in grado
d’appello e non anche ai criteri di determinazione della medesima ed ai relativi
calcoli di pena base o intermedi, ivi inclusa quindi anche la riduzione, non pari
all’intero terzo, delle già riconosciute attenuanti generiche.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

una dose di hashish a Esposito Gennaro: fatto commesso in Napoli il 25 giugno

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende

Così deciso in Roma,lì 27 marzo 2013.

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